Appendice al manuale di consultazione
per le procedure di definizione dei sinistri nei rami elementari e
di R.C.
Art.
817 Pertinenze.
Sono
pertinenze le cose destinate (2 co.) in modo durevole, a servizio
o ad ornamento di un'altra cosa (818,819,1640,1641).
La
destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa
principale o da chi ha un diritto reale (952,957, 981, 1021,1022,
1027) sulla medesima.
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Art.
818 Regime delle pertinenze
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (667, 817, 1477, 2811), se non è diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale (2643).
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Art. 1117 Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
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Art. 1223 Risarcimento del danno
Il
risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve
comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato
guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382,
1479, 2056 e seguenti).
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Art. – 1227 Concorso del fatto colposo del creditore
Se
il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare (2 co.)
il danno (1223), il risarcimento è diminuito (2 co.) secondo la
gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il
risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe
potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (2056).
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Art. 1341 Condizioni generali di contratto
Le
condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti
sono efficaci nei confronti dell`altro, se al momento della conclusione
del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle
usando l`ordinaria diligenza (1370, 2211). In ogni caso non hanno
effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le
condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,
limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal
contratto(1373) o di sospenderne l`esecuzione, ovvero sanciscono
a carico dell`altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni
alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà
contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita
proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie
(Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza
dell`autorità giudiziaria.
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Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata.
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della
cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti
da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a
lui non imputabile (1218 e seguenti,1256 e seguenti). E' pure
responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone
che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento
della cosa.
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Art. 1589 Incendio di cosa assicurata.
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata
dal locatore o per conto di questo (1891), la responsabilità del
conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo
corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si
tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta
per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore
in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione
dell'assicuratore (1916).
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Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini.
Se
si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili
verso il locatore del danno prodotto dall'incendio (1588), proporzionalmente
al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore,
si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte
da lui occupata (1589). La disposizione del comma precedente non
si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione
di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio
non è potuto cominciare nella sua abitazione.
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Art. 1667 Difformità e vizi dell'opera.
L'appaltatore
è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera (2,
3 co.,1668). La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato
l'opera (1665) e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti
o erano riconoscibili, purchè, in questo caso, non siano stati
in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il
committente deve, a pena di decadenza (2964), denunciare all'appaltatore
le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta (1670).
La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto
le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione
contro l'appaltatore si prescrive in due (2953) anni dal giorno
della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento
può sempre far valere la garanzia, purchè le difformità o i vizi
siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e
prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (2964; 181 t.).
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Art. 1668 Contenuto della garanzia per difetti dell'opera.
Il
committente può chiedere che le difformità o i vizi (1669) siano
eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente
diminuito, salvo il risarcimento del danno (1223) nel caso di
colpa dell'appaltatore (2 co.).
Se,
però, le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla
del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere
la risoluzione del contratto (2226/3; 181 t.).
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Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili.
Quando
si tratta di edifici o di altre cose immobili (812/1,2) destinate
per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal
compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione,
rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo
di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile (676 p.)
nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè
sia fatta la denuncia (2 co.) entro un anno (2964) dalla scoperta
(1670).
Il
diritto del committente si prescrive (2934) in un anno (2953)
dalla denuncia.
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Art. 1882 Nozione
L'assicurazione
è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un
premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti,
del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un
capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla
vita umana.
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Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenza con dolo
o colpa grave.
Le
dichiarazioni inesatte e le reticenza del contraente (u.co.; 1894),
relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato
il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni
se avesse conosciuto lo stato delle cose, sono causa di annullamento
(2,3 co; 1441) del contratto, quando il contraente ha agito con
dolo o con colpa grave (u.co.; 1893, 1898).
L'assicuratore
decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi
(2964) dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione
e la reticenza, non dichiari al contraente di voler esercitare
l'impugnazione (3 co.).
L'assicuratore
ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso
al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso,
al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica
prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente,
egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se
l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto
è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si
riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (1894, 1932).
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Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenza senza dolo
o colpa grave.
Se
il contraente (1894) ha agito senza (1892) dolo o colpa grave,
le dichiarazioni inesatte e le reticenza (2 co.) non sono causa
di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere
dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato
nei tre mesi (2964) dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza
della dichiarazione o la reticenza (1373/2).
Se
il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione
o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi
abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è
ridotta (1903) in proporzione della differenza fra il premio convenuto
e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il
vero stato delle cose (1894, 1932).
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Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle
assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza
dell`inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative
al rischio, si applicano a favore dell`assicuratore le disposizioni
degli artt. 1892 e 1893 (c.c.1391,1932).
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Art. 1897 Diminuzione del rischio
Se
il contraente comunica all`assicuratore mutamenti che producono
una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta
al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla
stipulazione di un premio minore, l`assicuratore, a decorrere
dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla
comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma
ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi (2964) dal
giorno in cui e stata fatta la comunicazione. La dichiarazione
di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (c.c.1932; disp.
di att. al c.c. 187).
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Art. 1898 Aggravamento del rischio
Il
contraente ha l`obbligo di dare immediato avviso all`assicuratore
dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo
stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall`assicuratore
al momento della conclusione del contratto, l`assicuratore non avrebbe
consentito l`assicurazione o l`avrebbe consentita per un premio
più elevato (c.c.1926).
L`assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione
per iscritto all`assicurato entro un mese (c.c.2964) dal giorno
in cui ha ricevuto l`avviso o ha avuto in altro modo conoscenza
(c.c.1335) dell`aggravamento del rischio.
Il recesso dell`assicuratore ha effetto immediato se l`aggravamento
è tale che l`assicuratore non avrebbe consentito l`assicurazione;
ha effetto dopo quindici giorni, se l`aggravamento del rischio
è tale che per l`assicurazione sarebbe stato richiesto un premio
maggiore.
Spettano all`assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione
in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini
per la comunicazione e per l`efficacia del recesso, l`assicuratore
non risponde qualora l`aggravamento del rischio sia tale che egli
non avrebbe consentito l`assicurazione se il nuovo stato di cose
fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta
e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel
contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio
fosse esistito al tempo del contratto stesso (c.c.1932; disp.
di att. al c.c. 187).
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Art. 1901 Mancato pagamento del premio
Se
il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita
dal contratto, l`assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro
del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi,
l`assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo
giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto
è risoluto di diritto (c.c.1453 e seguenti) se l`assicuratore,
nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata
sono scaduti, non agisce per la riscossione; l`assicuratore ha
diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di
assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente
norma non si applica alle assicurazioni sulla vita (c.c.1919 e
seguenti, 1924,1932; att. 187).
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Art. 1907 Assicurazione parziale.
Se
l'assicurazione copre solo una parte del valore (1908) che la
cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde
dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non
sia diversamente convenuto (1908, 1909).
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Art. 1908 Valore della cosa assicurata.
Nell'accertare
il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate
un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro
(4 co.).
Il
valore delle cose assicurate può essere, tuttavia, stabilito al
tempo della conclusione del contratto, mediante stima (3 co.)
accettata per iscritto dalle parti.
Non
equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate
contenuta nella polizza o in altri documenti.
Nell'assicurazione
dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore
che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al
tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
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Art. 1909 Assicurazione per somma eccedente il valore
delle cose.
L'assicurazione
per la somma che eccede il valore reale della cosa assicurata
non è valida, se vi è stato dolo (2 co.) da parte dell'assicurato;
l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo
di assicurazione in corso.
Se
non (1 co.) vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto
ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata,
e il contraente ha diritto di ottenere, per l'avvenire, una proporzionale
riduzione del premio.
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Art. 1910 Assicurazione presso terzi assicuratori.
Se,
per il medesimo rischio, sono contratti separatamente più assicurazioni
presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare (2,3 co.)
avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se
l'assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori
non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel
caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori
a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri.
L'assicurato
può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo
il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse
non superino l'ammontare del danno (1911). L'assicuratore, che
ha pagato, ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione
proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi
contratti.
Se
un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra
gli altri assicuratori.
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Art. 1911 Coassicurazione.
Qualora
la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi
alle stesse cose sia ripartita fra più assicuratori per quote
determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità
assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche
se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.
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Art. 1913 Avviso all`assicuratore in caso di sinistro
L`assicurato
deve dare avviso del sinistro all`assicuratore o all`agente autorizzato
a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il
sinistro si è verificato o l`assicurato ne ha avuta conoscenza.
Non è necessario l`avviso, se l`assicuratore o l`agente autorizzato
alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine
alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l`avviso,
salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
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Art. 1914 Obbligo di salvataggio.
L'assicurato
deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno
(2,3 co., 1915).
Le
spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore,
in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la
cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare,
unicamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche
se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi
che le spese sono state fatte inconsideratamente (1932; 187/2
t.).1.
L'assicuratore
risponde dei danni materiali direttamente derivati, alle cose
assicurate, dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o
diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali
mezzi sono stati adoperati inconsideratamente (1900/3). L'intervento
dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per
la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore,
che interviene al salvataggio (4 co., 1913/1) deve, se richiesto
dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione
del valore assicurato.
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Art. 1915 In adempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.
L'assicurato
che dolosamente (2 co.) non adempie l'obbligo dell'avviso (1913)
o del salvataggio (1914) perde il diritto all'indennità.
Se
l'assicurato omette colposamente (1 co.) di adempiere a tale obbligo,
l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del
pregiudizio sofferto (1932; 187/2 t.).
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Art. 1916/1 Diritto di surrogazione dell'assicuratore.(4
co.).
L'assicuratore
che ha pagato l'indennità è surrogato (3 co., 1203, 5), fino alla
concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato
verso i terzi responsabili (1589).
Salvo
il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato
dai figli, (dagli affiliati), dagli ascendenti, da altri parenti,
o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da
domestici.
L'assicurato
è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione.
Le
disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
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Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione
della responsabilità civile l'assicuratore e obbligato a tenere
indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto
accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un
terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto
(2952). Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi
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Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito
Qualunque
fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod.
Pen. 185).
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Art. 2053 Rovina di edificio
Il
proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile
dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa
non e dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione
(c.c.1669; Cod. Pen. 677).
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Art.. 2056 Valutazione dei danni.
Il
risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo
le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
Il
lucro cessante è valutato dal giudice con equo deprezzamento delle
circostanze del caso.
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Art. 2059 Danni non patrimoniali
Il
danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati
dalla legge (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598).
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Art. 2359. Società controllate e società collegate.
Sono
considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti
per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra
società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma
si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società
fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti
per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società
esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto
dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
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Art. 2767 Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato.
L'assicuratore
ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente
al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed e obbligato al pagamento
diretto se l'assicurato lo richiede.
Le
spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro
l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto
della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato
una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali
si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del
rispettivo interesse.
L'assicurato,
convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore
(1932; Cod. Proc. Civ. 196) (Vedere anche Leggi Speciali, Assicurazione
obbligatoria).
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Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazione.
Il
diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un (2953)
anno dalle singole scadenze (1882).
Gli
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono
in un (2953) anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione
(1928) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto
su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione
della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno
in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o
ha promosso contro di questo l'azione.
La
comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato
o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione
finche il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed
esigibile, oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto
(5 co.).
La
disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato
verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.
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La
corrosione
I fenomeni corrosivi degli impianti idrici dei fabbricati
civili
Al
fine di fornire chiarimenti sull’accertamento sulle cause del
sinistro di "acqua condotta" – frequente oggetto di
diatribe – si espone di seguito una "analisi sui casi di
corrosione" che più frequentemente si manifestano negli impianti
idrici dee fabbricati .
L'indagine
prende in esame gli impianti di distribuzione dell'acqua potabile
e dell'acqua calda per impieghi igienico sanitari e della rete
di distribuzione dell'acqua di riscaldamento.
Normalmente
le tubazioni sono costituite da: acciaio al carbonio saldate e
non zincate saldate e non rame; i raccordi sono in genere costituiti
in leghe di rame o in ghisa.
La
corrosione si manifesta quando un ambiente aggressivo interagisce
con un metallo, per cui le cause responsabili della corrosione
debbono essere ricercate o nelle caratteristiche aggressive dell'ambiente
(aria, acqua, cemento) o nella qualità del metallo della tubazione
(difetti di fabbricazione, presenza di impurezze).
In
condizioni normali di installazione degli impianti (a perfetta
regola d'arte), di ambiente e di metallo, i fenomeni aggressivi
sono trascurabili ai fini pratici.
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La corrosione da corrente vagante
Al
primo punto si pone il problema della corrosione da corrente vagante
per denunciare una convinzione largamente diffusa che attribuisce
alla corrente vagante la causa della stragrande maggioranza delle
perforazioni di tubazioni.
In
realtà i casi di corrosione dovuti a corrente vagante sono poco
frequenti in quanto solo la corrente continua può provocare questo
tipo di attacco su tubazioni interrate poste nelle vicinanze delle
rotaie ferroviarie (il treno è alimentato da corrente continua).
La
morfologia della corrosione da corrente vagante si distingue per
la presenza di fori di piccolo diametro, con svasatura conica
rivolta verso l'esterno ed esenti da prodotti di corrosione.
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La corrosione sulla superficie esterna delle tubazioni
Al
secondo punto si prendono in esame i processi corrosivi che si
innescano sulle superfici esterne e si propagano poi verso l'interno
della tubazione sino a perforazione totale.
Caso
a) tubazioni a contatto diretto con il calcestruzzo. corrosione
da cloruri.
Le
tubazioni di acciaio al carbonio o di acciaio zincato a contatto
diretto con il calcestruzzo risultano protette contro la corrosione.
Si sono però riscontrati numerosi casi di aggressioni su tubazioni
riconducibili alla presenza di cloruri nel calcestruzzo.
I
cloruri possono entrare nel cemento assieme. all'acqua usata nell'impasto
(acqua di pozzo, acqua in certe zone marittime), oppure assieme
ad anticongelanti o acceleranti di presa i quali possono contenere
sali del tipo cloruro di calcio.
Questo
fenomeno si manifesta più comunemente nel caso di gettate invernali
di calcestruzzo.
Questo
tipo di corrosione è più frequente su tubi percorsi da acqua fredda
poichè possono contenere un certo grado di umidità per tempi più
lunghi.
Riconoscimento
La corrosione si manifesta prevalentemente sulla superficie esterna
inferiore della tubazione. In corrispondenza delle zone aggredite
l'analisi chimica evidenze elevata concentrazione di cloruri.
Il
tempo di perforazione può variare da 1 a 2 anni.
Caso
b) tubazioni a contatto diretto con cemento cellulare.
Sono
stati osservati numerosi casi di perforazione di tubazioni di
acciaio zincato a contatto diretto con cemento cellulare.
La
causa responsabile di questo attacco è la presenza di solfati
in elevate concentrazioni nel cemento cellulare. Tale cemento
non è corrosivo in assenza totale di umidità, quando però tracce
d'acqua arrivano sulla tubazione (ad esempio: infiltrazioni attraverso
il bordo delle piastrelle, perdita di acqua da elettrodomestici,
elevato grado di umidità, ecc.) i solfati innescano velocemente
un processo corrosivo.
Riconoscimento
Presenza di vaste aree corrose sulla superficie esterna zincata
ricoperte da prodotti di corrosione di colore rosso – marrone
contenenti una elevata concentrazione di solfati.
Caso
c) Presenza di solfati sulle tubazioni.
Di
norma il cemento non contiene solfati solubili, ma in alcuni casi
sono state riscontrate aggressioni di tubazioni provocate dalla
presenza di solfati.
L'origine
di questi solfati era dovuto alla caduta di gesso durante la lavorazione
delle pareti con scagliola in fase di costruzione dell'edificio.
(La
scagliola o gesso è chimicamente costituita di solfato di calcio.)
Anche
in questo caso la corrosione si innesca solo in presenza di umidità.
Riconoscimento
Il danneggiamento si manifesta sotto forma di ampie zone corrose,
a carattere perforante, che interessano la superficie esterna
inferiore della:' tubazione.
I
prodotti della corrosione contengono una elevata quantità di solfati.
Caso
d) corrosione su tubazioni percorse da acqua calda e rivestite
esternamente con guaina isolante.
Questo
caso particolare di corrosione si manifesta su tubazioni percorse
da acqua calda e rivestite esternamente con guaina isolante allo
scopo di diminuire le dispersioni termiche.
Se
per una causa qualsiasi si infiltra dell'acqua fra tubo e guaina,
il vapore che si forma non è più in grado di sfuggire dal sistema
essendo sottoposto a successivi processi di condensazione vaporizzazione.
Questa
continua umidità sui tubi provoca una corrosione generalizzata
che di conseguenza assottiglia lo spessore dei tubi.
Riconoscimento
In questo caso l'attacco si manifesta sull'intera superficie esterna;
i prodotti di corrosione, nel caso di tubazioni di acciaio al
carbonio o di acciaio zincato, sono costituiti da ossidi di ferro
di colore rosso scuro.
Caso
e) tubazioni aeree (non sotto traccia).
1);
Su tubazioni aeree esposte ad atmosfere industriali (presenza
di anidride solforosa) o ad atmosfere marittime (presenza di cloruri)
si possono verificare attacchi generalizzati su tutta la superficie
esterna.
Su
tubazioni aeree anche non esposte ad atmosfere corrosive ma percorse
da acqua calda si possono avere Rotture meccaniche causate da
dilatazioni termiche.
Queste
Rotture, che si manifestano sotto forma di cricche passanti, attribuibili
ad errori di progettazione. Le superfici di rottura non sono ricoperte
da prodotti di corrosione.
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Corrosioni che si originano sulla superficie interna delle
tubazioni
Caso
a) Erosione e corrosione sulla superficie interna delle tubazioni
per presenza di sabbia.
La
presenza di sabbia nell'acqua di alimentazione porta alla distruzione
(erosione) dello strato passivo che si forma sulla superficie
interna delle tubazioni. Il film passivo svolge una azione protettiva
in quanto impedisce all'acqua di venire a contatto direttamente
con il metallo sottostante e quindi di interagire con esso. Il
film passivo si forma spontaneamente su superfici metalliche come
zinco e rame a contatto con acque non aggressive.
La
presenza di sabbia è particolarmente dannosa sulle tubazioni in
rame in quanto:
–
Il rame e il film protettivo che si forma (ossido rameoso) sono
molto teneri è quindi vengono abrasi facilmente.
–
Lo spessore delle tubazioni in rame è, per l'elevato costo di
questo metallo, molto sottile e quindi la perforazione della tubazione
può manifestarsi dopo poco tempo.
Il
fenomeno di erosione – corrosione da sabbia viene esaltato da
una eccessiva velocità del fluido.
La
presenza di particelle solide come sabbia può essere eliminata
ad esempio inserendo opportuni filtri sulla tubazione principale
di alimentazione.
Riconoscimento
La morfologia del danneggiamento da erosione – corrosione è caratteristica:
–
Si manifesta lungo una striscia longitudinale situata nella parte
inferiore della tubazione;
–
Il profilo della zona corrosa è a dente di sega ed è visibile
effettuando una sezione metallografia;
–
Le zone danneggiate non sono ricoperte da prodotti di corrosione;
– Nel caso di tubazioni in rame le perforazioni possono manifestarsi
dopo sola 4 – 6 mesi di funzionamento;
particolarmente
danneggiate risultano le zone sulle curve specialmente se l'acqua
possiede anche una elevata velocità.
Caso
b) Eccessiva velocità dell'acqua.
La
velocità dell'acqua nelle tubazioni è un fattore molto importante
per preservare l'integrità delle stesse; infatti la velocità dell'acqua
non deve mai superare certi valori limite per non distruggere
il film passivo protettivo presente sulla superficie interna delle
tubazioni.
La
velocità massima ammessa varia in funzione della natura del metallo
costituente la tubazione.
Gli
effetti più disastrosi si hanno quando il fluido oltre ad avere
una elevata velocità trascina anche della sabbia.
Riconoscimento
La morfologia delle zone danneggiate è simile a quella descritta
nel caso precedente.
Caso
c) Presenza di cloruri nell'acqua
I
cloruri possono essere considerati la specie chimica più aggressiva
nei confronti di molti metalli.
Essi
iniziano un azione aggressiva già a basse concentrazioni (80 –
100 p m ):
Alcune
acque potabili contengono cloruri in concentrazioni molto più
elevate specialmente nelle località marine.
Nell'acqua
di alimentazione delle caldaie i cloruri possono essere eliminati
facendo passare l'acqua attraverso resine a scambio anionico.
Riconoscimento
L'aggressione da cloruri porta alla formazione di voluminosi prodotti
di corrosione che contengono una elevata quantità di cloro.
Le
tubazioni in rame sono più resistenti all'azione aggressiva dei
cloruri.
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Acqua calda per usi igienico–sanitari
Caso a) acqua non
trattata. Danni da incrostazioni.
Molte
acque non trattate contengono elevate quantità di bicarbonato
di calcio (durezza temporanea).
Se
l'acqua è mantenuta a temperatura ambiente i bicarbonati di calcio
rimangono in soluzione.
Quando
l'acqua viene riscaldata il bicarbonato di calcio si trasforma
in carbonato di calcio insolubile che precipita forma–
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Impianti di riscaldamento ad acqua calda
L'acqua
per il riscaldamento, a differenza dell'acqua calda sanitaria,
circola all'interno del circuito chiuso e non viene di solito
mai rinnovata, per cui subisce nel tempo un aumento progressivo
della concentrazione di sali disciolti.
Alcuni
di questi sali contribuiscono ad aumentare l'aggressività dell'acqua.
A
seguito dei numerosi processi corrosivi riscontrati sugli impianti
di riscaldamento ad acqua calda, l'UNI ha pubblicato una serie
di norme – UNI 8065 – sul "Trattamento delle acque negli
impianti termici ad uso civile".
In
definitiva le acque di alimento debbono essere sottoposte ad adeguati
trattamenti per ridurre la corrosione.
Trattamenti
sbagliati o inadeguati possono d'altra parte peggiorare la situazione
e aumentare il potere aggressivo dell'acqua.
L'acqua
non è aggressiva quando presenta:
–
Un Ph compreso tra 8,5 – 10,5 (per tubazioni in acciaio in carbonio);
–
Una concentrazione di ossigeno minore di 0,03 ppm;
–
Una concentrazione di cloruri inferiore a 100 ppm.
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–
Rotture dovute a tubazioni difettose
–
Solfuri e silicati costituiscono le impurezze più diffuse in tutti
i metalli e leghe e stimolano l'innesco di fenomeni corrosivi
di tipo localizzato spesso a carattere perforante. Le inclusioni
sono evidenziate effettuando un esame metallografico sul metallo.
–
Nelle tubazioni zincate lo spessore dello zinco non deve essere
inferiore a circa 80 Wn per poter assicurare una buona protezione.
–
Le tubazioni in rame possono presentare profonde solcature o macchie
di olio residuo derivanti entrambe dal procedimento di estrusione
del tubo.
Questi
effetti favoriscono l'innesco di attacchi corrosivi.
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Rotture imputabili ad una imperfetta esecuzione dell'impianto.
Nella
messa in opera di impianti idraulici si fa largo uso del procedimento
di saldatura per la giunzione di tubazioni.
Le
saldature possono divenire sede di intensi attacchi corrosivi
se non vengono eseguite a regola d'arte.
I
difetti più comuni indotti dalla saldatura sono:
–
Scarsa penetrazione del metallo di apporto;
–
Imperfetto allineamento;
–
Tratti non perfettamente saldati;
–
Profonda alterazione microstrutturale indotta da tempi e modalità
di saldatura non appropriati.
Particolare
importanza assume la saldatura degli acciai inossidabili; su questo
tipo di leghe la saldatura può dare origine alla precipitazione
di carburi di cromo ai bordi dei grani (sensibilizzazione) che
producono l'innesco di una corrosione di tipo inter granulare.
La
corrosione inter granulare è molto insidiosa e solitamente compromette
irrimediabilmente l'impianto.
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Estimo
Le
interazioni tra l'estimo e la tecnica assicurativa
Premesse
Tutti
i contratti assicurativi sono finalizzati a soddisfare un bisogno
di sicurezza, quindi a prestare una _"garanzia" per
un "rischio", inteso come pregiudizio economico derivante
dalla possibilità del verificarsi di un evento incerto, che
può colpire un bene economico, patrimoniale, o interessi economici
vari.
L'evento
che si manifesta – sinistro – va ad interessare la garanzia
prestata, aprendo una procedura di accertamento e quantificazione
di un danno alle cose che formano l'oggetto della detta garanzia.
Tale
procedura elabora la quantificazione di "valori e costi"
necessariamente riferiti ad una " stima ".
Nascono
quindi le interazioni tra la procedura peritale, che svolgerà
il perito e che si articola nei disposti previsti dal
contratto (tecnica assicurativa) e le elaborazioni di stima,
che vanno necessariamente ad attingere dall'estimo i principi
e le regole che gli sono propri.
Si
è quindi ritenuto utile informare l’Amministratore immobiliare
del contenuto e dei criteri di questa procedura estimativa
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Cenni sull'estimo
La
definizione di "stima", quando è riferita alla individuazione
di "valori" , non può essere disgiunta dalla definizione
di "estimo".
La
definizione di "estimo" pur per sommi capi . può essere
cosi individuata:
*
(1) da F. Forte "ELEMENTI DI ESTIMO URBANO" Ed. Etas
Kompas
"quell'insieme
di nozioni che si propongono quale indagine dei metodi per la
determinazione di un valore" .
O
come definita dal Serpieri (2) :
*(2)
A Serpieri IL METODO DI STIMA DEI BENI FONDIARI
"
l'attribuzione di un valore rispondente al fine della stima
" . Ne consegue che il " valore " è il risultato
dell'indagine estimativa rimanendo l'elemento guida dello svolgimento
logico della stima stessa.
Il
Di Cocco (3) definisce l'estimo come:
*
(3) E. Di Cocco "PER UNA DEFINIZIONE DI ESTIMO" da
Genio Rurale
"l'insieme
dei principi e delle norme che disciplinano la formulazione
di un giudizio di valore che deve essere oggettivo, condizionato
a particolari situazioni concrete e tuttavia generalmente valido".
Quale
"momento" dell'economica, l'estimo è una scienza empirica
che formula previsioni con caratteristiche positive (non normative),
sulla realtà dei " fenomeni economici" dai quali si
estrae una logica estimativa probabilistica (non deterministica),
con validità di "tendenza" .
Infatti
la stima deve essere sempre riferita ad un "momento"
nel quale la stessa è effettuata, questo viene inteso come presenza
temporale e vigente di tutti gli elementi e condizioni influenti
sul mercato, derivanti dalla situazione storica, sociale, economica
e legislativa . *
*
p. es. le condizioni legislative fiscali, IVA , INVIM, Tasse
patrimoniali, ecc.) influiscono sul mercato , quindi sui valori
e costi che debbono essere assunti per la stima. etc.
Queste
"citazioni" riferite alle definizioni ed individuazioni
dell'estimo, debbono essere considerate basilari ed indispensabili
ai successivi approdi della presente ricerca, finalizzata all'analisi
comparata a tutto quanto del sistema assicurativo può fare allo
stesso riferimento per le procedure peritali finalizzate alla
risoluzione e definizione di norme contrattuali.
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I principi dell'estimo e lo scopo della stima
In
riferimento a qualsiasi oggetto fisico o bene economico e patrimoniale,
sono diversi gli aspetti oggettivi e le prospettive;
la scelta che può individuarli, costituisce lo "scopo
della stima".
Infatti
un bene, sia un semplice oggetto o il risultato di una serie
di opere o di interventi, ha diversi "aspetti economici".
*
*–
per esempio: nel caso di un fabbricato si avrà l'aspetto economico
riferito al suo valore venale di mercato, al suo valore potenziale
di trasformazione, di surrogazione, etc., come si avrà il suo
valore di produzione o di ricostruzione.)
Il
riferimento a questi "aspetti" indicherà la strada
delle indagini da seguire per l'esecuzione di una stima corretta,
consona con le premesse sopra esposte.
Con
questa coscienza e conoscenza di pluralità di aspetti e della
natura "probabilistica" dei risultati, si possono
leggere i "principi classici dell'estimo" e della
"logica estimativa" che possono essere così enunciati
:
A–
non esiste un "concetto di valore unico" ma una pluralità
di valori dipendenti dai diversi
"scopi"
della stima.
Quindi
il valore è direttamente dipendente dallo scopo della stima.
Pertanto
la stima è una attribuzione di valori diversi riferiti ad altrettanti
scopi, non è misura
o
determinazione, ma solo riferimento.
B–
la "previsione" è la caratteristica precipua del giudizio
di stima.
C–
il "prezzo" deve essere identificato quale fondamento
del giudizio di stima.
D–
il "metodo" estimativo è unico, anche se si articola
in diverse metodologie di elaborazione,
si
basa unicamente sulla "comparazione".
E–
affinchè il "giudizio di stima" sia valido ed oggettivo
deve essere formulato in base alla teoria
della
ordinarietà .
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I valori ed i costi dei beni economici
Per
"beni economici" debbono intendersi tutti i mezzi
in grado di soddisfare i bisogni umani dai quali si ritrae utilità
per mezzo della loro fruizione.
I
beni economici hanno la caratteristica di essere, nello stesso
tempo, limitati ed accessibili; per loro esistono diversi valori
e costi che possono essere così individuati :
Il
valore venale o di mercato rappresenta la potenzialità del bene
di produrne un altro, ovvero la capacità allo scambio.
Il
costo di produzione di un bene producibile o riproducibile,
sarà ricercato in funzione di tutte le caratteristiche che gli
sono proprie, quindi della somma dei vari prezzi delle varie
componenti, occorrenti alla sua produzione. L'attribuzione di
un valore, determina di conseguenza un "valore di costo".
Tale
valore, non implicando l'ipotesi di uno scambio, non deve essere
confuso con il valore di mercato.
Pertanto
il "valore di costo" è riferito unicamente al livello
dei prezzi, alle caratteristiche del mercato ed ai fattori necessari
alla sua riproducibilità.
Il
valore storico deve essere ricercato ed attribuito, in riferimento
al concetto che non può esistere un valore di costo per "beni
non riproducibili", per questi si può solo riconoscere
ed eventualmente individuare un "prezzo storico" di
costo, come attribuzione di valore.
Il
valore di trasformazione di un bene di produzione o strumentale,
inteso come cambiamento e mutamento dello stesso, può essere
individuato in diretto riferimento tra la differenza del valore
di mercato che si può attribuire ed ottenere, dopo la sua trasformazione
ed il costo che la trasformazione ha richiesto per l'utilizzazione
indiretta del bene.
Oltre
al detto costo, si dovrà tenere conto del tempo necessario allo
svolgimento di tale trasformazione, sempre in collegamento al
mercato a cui il bene fa riferimento.
Ciò
deve essere sempre posto quale conseguenza delle caratteristiche
intrinseche del bene, verificando se sono o meno suscettibili
a produrre beni diversi.
Il
valore complementare di un bene può essere individuato dalla
sue caratteristiche di disponibilità e possibilità di essere
impiegato assieme ad un altro bene al fine di conseguire un
maggiore risultato nella sua utilizzazione.
Si
intende quindi una completa e piena producibilità che non darebbe
se fosse preso da solo. Il detto valore viene individuato quindi
nella sua potenzialità se congiunto ad altro bene, di elargire
un utilità maggiore di quella derivante dal suo impiego singolo
ed autonomo.
Il
valore di surrogazione o di sostituzione di un bene succedaneo
ad un altro, pur essere individuato dalla sua possibilità di
soddisfare lo stesso bisogno dell'altro bene, quindi di essere
sostituito o sostitutivo.
Viene
definito, come quantificazione, dal valore di mercato del bene
da sostituire, quindi riferito al specifico mercato.
E'
diretta conseguenza della sua caratteristica rappresentata dalla
sua capacità di sostituire l'altro bene .
Per
ogni bene economico esiste quindi la coesistenza di una
pluralità di valori, con caratteristiche alternative
come quelle sopra esposte. *
*
Per esempio: un appartamento che fa parte di un fabbricato e
completa un insieme di unità abitative, ovvero la coesistenza
di beni di consumo che hanno un utilizzazione ripetuta : abitazioni,
uffici, negozi, etc., può divenire bene strumentale se ha le
caratteristiche idonee a produrne un'altra più valida, compiendo
un opera di trasformazione; è un bene riproducibile, quindi
può essere individuato in funzione del suo costo di costruzione;
se si prendono in considerazione, le funzione degli spazi, allo
stesso attigui ed assimilabili diventa un bene complementare.
*
Altro esempio: può essere fatto per i beni mobili: uno strumento
, un macchinario, una attrezzatura, un auto, etc, può tranquillamente
essere individuato come un bene di produzione e nello stesso
tempo, come un bene riproducibile, o altresì essere un bene
complementare ad altre macchine e strumenti che formano un processo
produttivo, elargendo "utilità" di servizio.
Può
essere sostitutivo o di surrogazione di altro macchinario o
strumento, con risultati di utilità più o meno equivalenti .
E'
stata accertata quindi la contemporaneità di coesistenza di
differenti valori e costi, riferiti allo stesso bene, consegue
che lo "scopo della stima" rappresenta l'indicazione
del "valore" da ricercare nella specifica circostanza
estimativa.
Pertanto
il valore può essere così proposto:
–
valore di mercato: ovvero analisi di domanda ed offerta di beni
analoghi.
valore
di costo o di produzione : la somma dei valori di mercato degli
elementi o fattori
necessari
alla produzione del bene.
valore
di trasformazione: differenza tra il valore di mercato del bene
che presenti un utilità
analoga
al bene oggetto della stima.
–
valore complementare: differenza tra il valore mercato di un
complesso di beni, aventi rapporti
reciproci
di complementarità ed il valore di mercato di una sola parte
del complesso.
valore
di surrogazione: valore di mercato o di costo di un altro bene,
che presenti una utilità analoga del bene oggetto della stima.
Valore
storico: l'attribuzione di un "valore" ad un bene
non riproducibile.
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Analisi del valore di costo per i danni ai fabbricati
L’interesse
della presente ricerca è finalizzato all'individuazione di metodologie
di stima direttamente riferita ai fabbricati, nel loro complesso
tipologico più esteso, con riferimento alle Polizze assicurative
di G.F., quindi, in maniera principale alla individuazione di
una corretta procedura di stima che individui i due seguenti
valori o costi:
la
stima del valore di " preesistenza" ;
la
stima del " danno".
Individuando
quindi gli "scopi" precipui delle stime, passeremo
ad approfondire i principi dell'estimo in riferimento al costo
di produzione.
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Costo di produzione edilizia
Il
valore di costo di produzione edile di un fabbricato, quale
argomento di particolare interesse riferito all'analisi delle
interazioni oggetto di questa ricerca, può essere individuato
dalla somma delle spese necessarie a produrlo.
Il
più probabile valore deve essere altresì riferito alla organizzazione
imprenditoriale che realizza la produzione.
Il
costo quindi di produzione deve comprende l'onere di retribuzione
del servizio imprenditoriale, non comprendere o essere confuso
con gli utili o premi a rischio imprenditoriale.
L'imprenditore,
come intenso nella procedura di stima in oggetto, rappresenta
il coordinatore e l'organizzatore dei fattori di produzione.
Come
giustamente specifica il Forte, nel citato testo, non riunisce
in sè le figure economiche del capitalista e del proprietario
imprenditore.
All'imprenditore
"puro" compete il solo profitto della produzione del
bene fine a se stessa e non gli interessi o prezzo d'uso del
capitale fondiario.
La
sommatoria delle spese costituenti il costo di produzione comprende
generalmente quanto segue:
–
costo dei materiali a piè d'opera;
–
prezzo d'uso dei servizi imprenditoriali, lavori manuali, lavori
intellettuali, servizi pubblici,
oneri
fiscali .
–
interesse sui capitali impegnati;
–
ammontare dei premi di assicurazione tutti i rischi assicurabili
relativi alla produzione del bene
dall'inizio
sino alla sua conclusione;
–
quote di manutenzione capitali fissi, quote di ammortamento
, degli strumenti produttivi.
Per
"costo totale" si intende la somma di tutte le spese
sostenute per la produzione.
Quando
occorre prevedere un costo di stazione appaltante, necessaria
per costruire un opera, il costo di costruzione sarà maggiorato
del profitto o l'utile ordinario del costruttore che, come rischio
di impresa, compete all'imprenditore costruttore.
I
concetti e criteri di stima sopra esposti, costituiscono il
riferimento per l'elaborazione delle stime per l'individuazione
del più probabile valore di ricostruzione a nuovo di un fabbricato,
come per la stima del danno che costituisce una parziale ricostruzione
della porzione di fabbricato danneggiata.
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Conclusioni
Si
è ritenuto utile, puntualizzare, anche in forma sintetica, i
concetti basilari dell'estimo riferiti alle valutazioni di stima
che quotidianamente un perito svolge nell'esecuzione delle operazioni
peritali per l'accertamento dei danni e sono riferiti a tutti
i rami assicurativi, tali concetti saranno richiamati di volta
in volta come necessari riferimenti nelle varie casistiche di
stima dei danni che si andrà di seguito ad esaminare.
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La stima per la liquidazione dei danni
Nel
capitolo precedente, sono stati esposti i concetti ed i criteri
ai quali il perito deve fare necessariamente riferimento, per
una corretta e valida elaborazione delle stime in generale.
Si
ritiene quindi che l'estimo costituisca un valido riferimento
nelle varie individuazioni di costi e valori riferibili a precise
norme contrattuali, in modo particolare ai fini della determinazione
della preesistenza .
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La stima del più probabile valore di ricostruzione
Il
contratto assicurativo, per la determinazione dei danni risarcibili,
richiede la:
stima
della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo
del fabbricato , oggetto della garanzia, (SA) riferita al momento
del sinistro e non alla data della stipula del contratto assicurativo.
Pertanto
la ricerca del più probabile valore o costo per l'integrale
ricostruzione a nuovo del fabbricato può essere considerata
lo scopo della stima.
La
ricostruzione – teorica – del fabbricato va riferita alla sua
volumetria teorica totale emergente e soprastante le sue fondazioni,
nonchè tutte le opere murarie alla stessa attinenti e contigue,
come i muri e sistemazioni dei distacchi e, almeno per una porzione,
le fondazioni ed i sottofondi di appoggio, è tassativa escluso
il valore dell'area.
Il
_valore di ricostruzione (VR) individuato, andrà posto a raffronto
con la SOMMA ASSICURATA (SA) , per verificare se esista o meno
"copertura", ovvero se:
VR
è maggiore, eguale o inferiore a SA .
VR
<=> SA
I
dati di calcolo da ricercare per la determinazione di VR , sono
individuati nel volume teorico, nelle caratteristiche tipologico
– costruttive del fabbricato al quale si fa riferimento e nel
costo, riferito a prezzi unitari noti del mercato edilizio della
zona ; questi sono espressi solitamente per unità di misura
a "metro cubo" vuoto per pieno, o a " metro quadrato"
di superficie coperta adoperato per costruzioni di tipo industriale,
con variabili in funzione dell'altezza utile interna.
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Procedimenti e metodi di stima
Come
è noto i metodi di stima possono essere, per sommi capi, così
individuati:
A
– stima analitica: ovvero una descrizione dettagliata dell'immobile,
nella totalità delle sue parti componenti, l'elaborazione di
calcolo di tutti i dati, quindi un risultato rigorosamente "analitico".
*
(*)
Nella fattispecie in oggetto, una stima analitica, può essere
riferita alla elaborazione della ANALISI DEI PREZZI e dal COMPUTO
METRICO DESCRITTIVO, che completa l'elaborato progettuale.
B
– stima sommaria o sintetica: costituita pur sempre dagli stessi
elementi, computati e descritti in forma sintetica con sufficiente
approssimazione.
C
– giudizio di stima: ovvero l'espressione di un semplice parere
relativo al valore ricercato.
a)
– Ricerca e computo del più probabile volume teorico
Nel
procedimento con il metodo analitico, sopra citato, oltre alla
volumetria, il computo si riferisce al dettaglio di tutte le
componenti, con analisi di costi e determinazione di prezzi
di appalto, quindi con il dettaglio di tutti gli oneri tecnici,
fiscali e finanziari incidenti in sommatoria sul costo.
Seguendo
il metodo di stima sintetico – sommario , con i suoi criteri
riferiti alla
comparazione
con beni simili, la determinazione del VOLUME TEORICO può essere
individuata, con sufficiente approssimazione, nel computo del
volume ideale racchiuso nell'involucro della ponteggiatura di
cantiere, necessarie alla completa edificazione del fabbricato,
oltre ai volumi tecnici emergenti.
Quindi
per i fabbricati che hanno sbalzi di poggioli, aggetti, bowindow,
loggette, ecc, si deve necessariamente tenere conto di questo
aspetto morfologico ai fini della stima in oggetto.
b)
– Individuazione del più probabile costo unitario a unità di
misura.
Nel
procedimento di stima sommaria in esame, tale costo deve rappresentare
, la sommatoria dei costi diretti ed indiretti, che occorrono
per "produrre" il fabbricato.
Questi
costi vanno ricercati nel "mercato" locale delle costruzioni
edilizie e debbono necessariamente essere riferiti, per comparazione,
a prezzi noti di costruzioni simili, facendo le dovute proporzioni
in relazione delle seguenti condizioni intrinseche ed estrinseche
:
–
tipologia del fabbricato , uso e destinazione
–
tipologia costruttiva, consistenza e grado di finiture
–
ubicazione
–
(stato di manutenzione ).
Rimandando
alla consultazione della parte di APPENDICE, che tratterà in
maniera più approfondita le varie suddivisioni in classi e categorie
dei fabbricati, gli stessi in forma più sommaria possono essere
suddivisi, per destinazione d'uso in: fabbricati civili , industriali,
commerciali, edifici a destinazione speciale.
Tipologia
uso e destinazione
La
tipologia del fabbricato di civile abitazione, che più frequentemente
è oggetto degli accertamenti peritali, e che interessa la presente
ricerca può essere individuata nelle seguenti categorie :
ville
uni o plurifamigliari di tipo: lusso, signorile, civile medio,
economico.
fabbricato
di civile abitazione di tipo: lusso, signorile, civile medio,
civile economico, popolare.
–
fabbricati rurali.
Nelle
dette costruzioni possono coesistere porzioni di fabbricato
o singole unità immobiliari destinate ad usi diversi quali:
negozi
e botteghe; rimesse per auto, box, cantine, uffici, studi professionali,
laboratori
artigianali,
cinema, supermercati, stazioni di rifornimento carburante, ecc.,
quando, come generalmente precisato in polizza, la superficie
complessiva delle dette destinazioni d'uso, non superi i 2/3
della superficie complessiva dei piani.
Tipologia
costruttiva – grado di finitura
E'
necessario accertare se il fabbricato ha struttura portante
in muratura, o in c.a., tipo dei solai, della copertura, consistenza
e finitura delle murature e dei tamponamenti esterni, anno o
periodo di edificazione, grado e qualità di finitura delle unità
immobiliari, impianti esistenti e loro stato.
E'
necessario anche, in verifica al suo volume , stabilire se trattasi
di piccola, media o grande costruzione.
Ubicazione
Altra
condizione da accertare è l'ubicazione del fabbricato, in relazione
agli accessi fruibili: carrabili, pedonali, vicinanza dalle
principali vie di comunicazione.
Infatti
si rende necessario verificare l'incidenza del costo dei trasporti
dei materiali da costruzione, delle trasferte delle maestranze
e vari prestatori d'opera, nella stima teorica – comparata dei
costi. (*)
(*)
Una costruzione in località isolata, avrà incidenze di costo
maggiorate rispetto a quella in località centrale; come una
costruzione ubicata nel centro storico , anche se centrale rispetto
al centro urbano, avrà costi di movimentazione e trasporto dei
materiali sensibilmente maggiorati a seconda delle difficoltà
e limitatezze di accesso al cantiere.
Stato
di manutenzione
L'accertamento
dello stato d'uso, rilevato al momento del sinistro, deve essere
sempre descritto ,anche in forma sommaria, nella relazione peritale,
e deve essere riferito sia allo stato generale dell'immobile
nel suo complesso, ai fini di calcolo di eventuale "degrado"
, sia alle condizioni riferite allo stato d'uso degli impianti
idrici del fabbricato, quale elemento di verifica di corrispondenza
alle dichiarazioni che l'Assicurato a reso in polizza, agli
effetti degli art.1892 e 1893 del C.C. .
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Proposta metodologica di individuazione del più probabile
costo unitario
Al
di fuori della procedura analitica, basata sul rigoroso calcolo
previsionale dei costi e degli oneri di costruzione, non si
ritiene che esista una regola fissa per l'elaborazione della
stima sommaria del costo di produzione del bene.
Questa
"fase peritale " è caratterizzata dalla soggettività,
pertanto solo l'esperienza , la professionalità, quindi le nozioni
di riferimento ai principi dell'estimo, possono guidare il perito
nell'elaborazione dei dati.
Rivolgendosi
alla comparazione i dati "certi" possono essere individuati
nei costi di mercato della produzione edilizia, quali dati noti.
I
prezzari degli Ordini professionali, delle Camere di Commercio
e le diverse pubblicazioni riferite alla materia, offrono una
vasta indicazione di prezzi o costi unitari, riferiti a tipologie
volumetriche che possono essere considerate simili alla fattispecie
oggetto della ricerca, ma solamente l'elaborazione delle comparazioni
può individuare il più probabile costo da applicare.
Nella
pratica la metodologia che viene proposta e ritenuta idonea,
può essere così esposta:
Stabilendo
in modo empirico un costo a metro cubo (completo di ogni elemento
), noto e sufficientemente certo, corrente nel mercato per la
produzione di beni simili, si eseguiranno le dovute comparazioni
per registrare le differenze in maggiorazione o in diminuzione,
quindi tutte le influenze che possono incidere.
Tale
procedimento consentirà di calcolare un costo probabile valido
per essere applicato nel computo, ovvero il prodotto del volume
teorico per il detto costo unitario, consentirà di definire
il più probabile valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato.
L'elaborazione
delle comparazioni, quindi la definizione delle influenze, richiede
l'attenzione sugli aspetti e sulle caratteristiche intrinseche
ed estrinseche del fabbricato.
La
tipologia e la destinazione, indicheranno la categoria di riferimento
della costruzione, la consistenza e la tipologia costruttiva,
completeranno i dati sufficienti ad individuare il costo unitario
di base, per similitudine diretta con edifici che hanno caratteristiche
simili, dei quali è noto il costo di produzione.
La
volumetria darà una prima indicazione di influenza comparata,
negativa o positiva, incidente sul detto costo di base; è importante
a questo proposito mettere in evidenza il fatto che una volumetria
piccola o di modesta entità, ai fini del costo di costruzione,
ha oneri fissi quali: l'impianto di cantiere, le fondazioni,
le sistemazioni esterne, la copertura, che vanno necessariamente
ad incidere nella cubatura edificanda.
Per
contro le costruzioni, di qualsiasi tipologia, con volumetrie
rilevanti, assorbiranno questi costi fissi, in una mole volumetrica
maggiore, quindi incideranno in forma minore sul costo unitario
di base, che è utile precisarlo, sarà sempre riferito, per le
varie tipologie, a cubature di media entità.
L'ubicazione,
come sopra specificato, incide ed influenza notevolmente il
costo unitario di base; una costruzione in località isolata,
con scarsi accessi, con tratti di trasporti da effettuare con
mezzi a soma o con teleferiche; o il caso frequente dei "centri
storici" , ove le difficoltà di accesso e la limitatezza
dei passaggi e della fruizione degli spazi circostanti l'ideale
cantiere di edificazione , comporta pesanti onerosità che incidono
notevolmente sulla determinazione del costo in oggetto.
(*)
esempi di costruzioni rurali in località accessibili solo parzialmente
con mezzi meccanici, stimate con costi di ricostruzione a nuovo
superiori al valore di mercato.
Particolari
costruzioni nel centro storico, di modesta tipologia, ma con
difficoltà di accesso e transito, hanno costi di ricostruzione
a nuovo maggiori di case recenti con caratteristiche abitative
superiori.
Altro
elemento da ricordare nelle influenze comparative, è rappresentato
dagli oneri fiscali vigenti al momento del sinistro, quindi
della stima, ma non previsto nel costo unitario di base preso
per riferimento.
Si
cita l'inflazione monetaria, che ha andamenti alterni di incremento,
che direttamente influiscono sul detto costo.
Concludendo
,dopo la scelta empirica, eseguita per comparazione con criterio
di similitudine , di un costo unitario a mc., le influenze sopra
descritte, modificheranno lo stesso, portando alla individuazione
finale del più probabile costo unitario a mc. in grado di essere
moltiplicato per i metri cubi computati con la metodologia sopra
esposta, andando in tal modo ad individuare il più probabile
valore teorico di ricostruzione a nuovo del fabbricato.
Sono
state quindi indicate le metodologie di stima analitica ed i
dati di riferimento regionali dei valori, estratti dalle pubblicazioni
specializzate in materia ; sono altresì indicate le metodologie
di computo a mq. per immobili con destinazione diversa da quella
abitativa.
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Le
variabili temporali del valore di costo di un fabbricato (deprezzamento
e ricerca del più probabile valore di ricostruzione
del fabbricato al momento del sinistro).
L'individuazione
delle variabili al valore di costruzione di un fabbricato si
riferisce ai vari "momenti storici" nei quali viene
preso come riferimento temporale della stima,
quindi
come pluralità dello stesso valore, riferito allo stesso bene,
che teoricamente viene elaborato ai fini della stima stessa.
Queste
variabili costituiscono una problematica che, se non chiarita,
può generare confusione.
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Criteri delle variabili temporali
Un
bene immobile (fabbricato) nel suo arco temporale di "esistenza"
, si diparte dalla sua origine con un "pensiero" o
"idea", manifestata in un progetto architettonico
e conseguente stesura di un suo presumibile costo di costruzione
(computo metrico estimativo).
Sulla
base di questi presupposti, può iniziare la sua realizzazione
"fisica"; alla sua conclusione, un computo metrico
dettagliato a consuntivo, può indicare, con buona esattezza
il suo valore di costo o di produzione (realmente a nuovo),
ovvero la sommatoria di tutti gli elementi che sono stati necessari
alla sua produzione.
Con
il passare del tempo, lo stesso bene avrà subito delle modificazioni
"naturali" dovute al suo uso, conduzione, manutenzione,
ecc. , ovvero alle condizioni intrinseche ed estrinseche, che
possono aver influito, sulla fisicità dello stesso, nel lasso
di tempo intercorso e che determinano un suo degrado o vetustà.
Quando
si andrà a ricercare il valore di ricostruzione a nuovo_(VRN)
del bene già edificato da un certo periodo di tempo, è necessario
avere la consapevolezza di compiere un indagine estimativa teorica
, in quanto il "valore" che si va ad individuare è
riferito all'ipotesi di costruire (o ricostruire) idealmente
in quel momento, la "copia" di un fabbricato già esistente,
ed a tale "esistenza" debbono essere riferire tutte
le caratteristiche e le condizioni atte a ricercare ,in quel
momento, sul mercato, i prezzi unitari che possono essere considerati
simili, per fare le dovute proporzioni.
Con
tale procedimento si individuano i criteri della stima teorica
che consente di calcolare la somma monetaria, occorrente, in
quel momento storico, per ricostruire a nuovo il fabbricato.
In tal modo ponendo
come riferimento temporale della stima il momento del sinistro,
si otterrà quanto è richiesto dal CONTRATTO ASSICURATIVO ( VN–MS).
Essendo
il fabbricato già fisicamente esistente da un determinato tempo,
le sue condizioni di vetustà e degrado, per stato d'uso, etc,
saranno determinanti al fine della stima direttamente consequenziale
riferita al valore intrinseco di costruzione che il fabbricato
ha al momento del sinistro (V MS ).
Tale
valutazione è possibile applicando al detto valore a nuovo (teorico),
un deprezzamento o degrado, riferito alle sopraccitate condizioni
( vetustà e stato d'uso).
Tale
degrado sarà stimato in funzione dei seguenti elementi o aspetti:
grado
di vetustà
stato
di conservazione ( e di manutenzione)
–
tipologia di costruzione
–
ubicazione
–
destinazione ed uso
ogni
altra circostanza concomitante, che possa incidere, come influenza
alla determinazione del
deprezzamento.
Si
annotano a parte gli aspetti sopra elencati, facendoli oggetto
di adeguato approfondimento, con l'indicazione delle percentuali,
che comunemente vengono adottate nel calcolo.
Stabilita
quindi la percentuale di deprezzamento ( D% ), il più probabile
valore di ricostruzione del fabbricato al momento del sinistro
sarà determinato come segue :
VMS
= Vn x D%
Occorre
sempre effettuare un raffronto tra l'evoluzione dei costi e
l'inflazione monetaria, con riferimento ai coefficienti di indicizzazione
delle polizze.
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Il concetto di "danno"
Ogni
volta che un bene patrimoniale, o la rendita dallo stesso prodotta,
diminuisce nel suo valore , a seguito di un evento accidentale,
che abbiamo definito sinistro, si ha un danno.
Pertanto
la stima di un danno è costituita dalla ricerca della più probabile
quantità di denaro (costo) necessaria a riportare il bene danneggiato,
nella condizione, stato ed efficienza, che gli erano propri
prima dell'evento sinistroso.
Per
gli immobili questo costo, come sopra detto, è rappresentato
dal costo di ricostruzione a nuovo, con o senza il deprezzamento.
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I criteri la procedura di stima di valutazione del danno
Abbiamo
già visto nei punti precedentemente trattati, l'elaborazione
di ricerca dei costi e dei prezzi necessari alla formulazione
dei costi di riproduzione di un bene e tutte le influenze, negative
e positive, che incidono sulla loro determinazione.
Seguendo
la stessa logica estimativa, sarà semplice ed agevole individuare
i singoli costi necessari alla ricostruzione parziale delle
porzioni del fabbricato danneggiate.
Ma
in questa individuazione notiamo che le influenze relative alla
determinazione di prezzi da applicare negli interventi parziali,
indicano l'incidenza della quantità riferita al costo unitario.
Nel
calcolo del valore a nuovo del fabbricato, queste influenze
restano assorbite dall'intera volumetria dell'edificio, ma nel
caso di intervento parziale, limitato al ripristino di una piccola
porzione, il prezzo del mercato risulterà sensibilmente maggiorato,
rispetto al prezzo di mercato riferito all'esecuzione totale
e completa di un edificio.
In
altri termini se per esempio prendiamo in esame il costo corrente
sul mercato di interventi di ripristino finiture e completamenti
di parti murarie (come comunemente accade per i piccoli danni
di acqua condotta) : ripristini di intonaco limitati, tinteggiature
di soffitti e di pareti di singoli vani, rifacimento di rivestimenti
murari , ecc. vedremo che lo stesso è necessariamente maggiorato,
proprio per la sua contenuta limitatezza, rispetto ai costi
unitari a mc. che abbiamo assunto quali riferimenti per stabilire
il più probabile costo di ricostruzione a nuovo, stimato al
momento del sinistro (VN–MS) .
Questo
VN–MS (valore
a nuovo stimato al momento del sinistro) è espresso
in termini monetari e rappresenta la somma assicurata (SA),
ovvero la somma di copertura alla quale il contratto assicurativo
fa riferimento, sia come richiesta di pagamento di premio, sia
come pagamento di indennizzo.
Pertanto
tornano a considerare i criteri di individuazione dei costi
unitari di riferimento, il calcolo "sommario" della
volumetria, sono consigliabili gli arrotondamenti in eccesso,
in quanto per i motivi sopra esposti il contratto è chiaramente
a favore della parte assicurata.
Infatti,
supponendo di elaborare un costo a nuovo costituito dalla sommatoria
di singoli e parziali interventi di ricostruzione a nuovo di
un edificio, la somma assicurata dovrebbe fare riferimento ad
importi largamente superiori a quelli che comunemente vengono
riferiti al costo di ricostruzione a nuovo, come indicato nella
polizza.
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Per i casi di polizze G.F. riferite a porzione di fabbricato
Quando si verificano questi casi, ovvero l’esistenza di una
polizza che garantisce una o più
"porzioni" di un fabbricato che è assicurato (nel
suo complesso) con una polizza G.F , è necessario che l’Amministratore
si accertarti che il perito verifichi:
– la causa (se acqua condotta o diversa), in riferimento alla
attribuzione o meno della responsabilità dell'evento
se trattasi di "danno di responsabilità" della singola
porzione (appartamento assicurato) o se trattasi di sinistro
coperto dalla garanzia G F del condominio, di cui fa parte la
porzione assicurata.
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Gli atti per la definizione dei sinistri
Premesse e generalità
La fase conclusiva di un sinistro, è costituita dalla sua definizione
ovvero da tutti quegli atti che risolvono i patti contrattuali
che sono stati resi operanti con l'evento che lo ha causato.
Il perito a conclusione di tutte le procedure di accertamento
nel merito del sinistro, invierà all'Assicurato danneggiato
o al terzo danneggiato un "atto" , nel quale dovranno
essere indicati tutti i dati risolutivi riferiti al sinistro.
Questo "atto"
può avere aspetti e stesure diverse per tutte le circostanze
che sono state verificate nelle procedure precedenti, con diretto
riferimento alle "norme contrattuali".
Pertanto l'atto o meglio gli "atti" per la definizione
di un sinistro, possono essere così esposti:
– Atto di liquidazione amichevole–
Si ha quando è stato raggiunto, come previsto dai patti in polizza,
un accordo diretto tra le parti.
Se viene sottoscritto per accettazione e restituito al perito
l'atto di liquidazione amichevole, diventa l'atto finale conclusivo
del "rapporto" nato con la denuncia di sinistro.
Se viene respinto, o viene accettato con riserva, da parte dell'assicurato
(per i casi di garanzie dirette), divengono operative le norme
contrattuali relative all'arbitrato.
– L'atto di liquidazione amichevole di € 0,– (zero)–
Questo tipo di atto viene usato, in forma non frequente, per
definire correttamente un sinistro, nel quale non è stato accertato
nessun danno risarcibile, per la mancanza di operatività di
una o più garanzie prestate con la polizza su cui il sinistro
è stato aperto. (*)
_________________________________________________________________
(*)per es. il danno ad un bene non in garanzia; un danno attribuibile
ad un rischio non contemplato nelle garanzie prestate, ecc.
_________________________________________________________________
Si ritiene doverosamente corretto inviare all'interessato tale
atto (€ 0,–) con una lettera di accompagnamento nella quale
siano chiariti e precisati i motivi di questa definizione.
Atto di accertamento di danno redatto in via conservativa
( per danni a terzi)
Questo "atto" viene steso per la definizione di danni
a terzi danneggiati in occasione di operatività di garanzie
di R.C. o dirette, o di quelle (indirette) previste nelle polizze
incendio e G.F. .
Si intende sottolineare, in questa tipologia di definizione,
quanto di seguito esposto.
L'atto di accertamento conservativo di danno è fatto in forma
"amichevole", quando sono state verificate le regolari
condizioni di operatività della detta garanzia; l'atto dovrà
contenere tutte le specificazioni relative alla chiara individuazione
delle cose danneggiate, la causa del danneggiamento, il titolo
di proprietà, ecc. .
Si precisa al riguardo che il danno viene accertato in via conservativa
in quanto non rappresenta la definizione di un rapporto "diretto"
tra le parti contrattuali, ma unicamente l'intervento della
Compagnia a copertura della garanzia della responsabilità dell'Assicurato
verso un terzo per il danneggiamento arrecato.
E' quindi opportuno che questo atto, come di seguito specificato,
sia sottoscritto anche dalla Ditta assicurata per sua doverosa
presa d'atto.
In caso di anomalie o eccezioni al risarcimento, riscontrate
nel corso degli accertamenti effettuati, quindi di non operatività,
totale o parziale della garanzia, questo atto viene redatto
elevando nello stesso espressa riserva in forma chiara e dettagliata.
L'atto di accertamento conservativo con riserva, viene redatto
anche per la definizione dei danni diretti , per sinistri aperti
su polizze incendio, furto, G.F. e RCD, quando per i motivi sopra
esposti il perito ritiene di sollevare una "riserva"
esponendola in forma chiara e circostanziata nell'atto stesso.
Fac–simile di atto di liquidazione amichevole
dati:
RAMO_______ N_0________AGENZIA:______ SINISTRO N°_______
DEL: ________
(nome e cognome o denominazione) del CONTRAENTE ASSICURATO
indicazione dell'UBICAZIONE del RISCHIO (individuazione del
rischio assicurato)
dati relativi al DANNEGGIATO contenuto:
In relazione al sinistro che in data _______ha colpito le cose
assicurate con la Polizza sopra indicata, i sottoscritti:
A) _____nome e cognome del perito ___che, nella sua qualità
Perito incaricato dalla Spett.le Compagnia Assicurazioni, interviene
al presente atto in nome e per conto dell'anzidetta Compagnia;
B) ___nominativo completo di chi interviene al presente atto
in qualità di : ____specificazione del titolo con il quale interviene:(
Contraente assicurato, Amministratore Pro–tempore, Amm.re di
Ente, ecc.).
Considerate le risultanze di stima peritale, determinano, tra
loro d'accordo e nel rispetto delle prescrizioni di polizza,
l'ammontare complessivo del risarcimento, al netto di eventuali
franchigie e proporzionali, in ______Euro
(importo monetario in cifre e lettere), con espressa riserva
da parte dell'incaricato della Compagnia di approvazione e ratifica
del proprio mandante.
Fatto in doppio originale,
firmato: Per la DITTA ASSICURATA firmato IL PERITO
FAX SIMILE di ATTO DI ACCERTAMENTO CONSERVATIVO
dati:
RAMO: ______Polizza N._______AGENZIA ________SINISTRO N°________DEL
______
contenuto:
PREMESSO CHE:
– con la polizza su indicata emessa a favore del ______ veniva
garantito il rischio ____________ (individuazione del rischio
assicurato);
– in data _______ è stato denunciato il sinistro indicato a
margine; ciò premesso;
– ___(nome__e__cognome___del
perito) per conto della Spett.le Compagnia Assicurazioni in
qualità di Perito della medesima;
– ________nominativo della Ditta assicurata o del terzo danneggiato
___,che interviene al presente Atto in _qualità_ di: ___specificare
a quale titolo interviene,( Amministrat. Pro–tempore, assicurato,
incaricato, danneggiato; con reciproco accordo hanno riconosciuto
e convenuto quanto segue:
Il sinistro è conseguente a :___specificazione della
causa del sinistro____;
(qualora la somma assicurata risultasse _insufficiente_) si
precisa:
Il valore a nuovo del fabbricato, stimato al momento del sinistro,
risultato superiore alla somma assicurata e pertanto, sull'importo
del danno accertato, sarà applicata la proporzionale a norma
delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nella Polizza
su indicata.
Pertanto, ciò premesso, si stabilisce che l'ammontare complessivo
_dell'importo dei danni diretti ( o indiretti a cose di terzi),
è pari a €.________.–___, che per effetto dell'applicazione
della proporzionale succitata tale importo è ridotto a €
________(precisare gli importi)
(Se si sono rilevate anomalie):________
Il Perito eleva espressa riserva ( ___per esteso sarà scritta
la motivazione della riserva), fatte peraltro salve le eventuali
ulteriori eccezioni a risarcimento sollevate dalla Società con
riferimento a meglio visti termini contrattuali.
Fatto in duplice (o triplice) originale, per ogni conseguente
effetto di ragione e di legge.
In _________, li_________
firmato: LA DITTA ASSICURATA firmato IL PERITO
________________
Come sopra specificato in caso di danni a terzi l'atto sarà
firmato dal terzo danneggiato e controfirmato per presa d'atto
dalla DITTA ASSICURATA.
L'invio degli ATTI ed il loro riscontro
Dopo quanto sopra esposto ed illustrato nel merito del contenuto
dell'atto (di definizione) si ritengono opportune le seguenti
precisazioni:
– L'atto consiste nella stesura in un accordo stipulato tra
il perito, che interviene in nome e per conto della Compagnia
mandante, sempre con espressa riserva di approvazione e ratifica
da parte della stessa, in relazione al suo operato, ed il Contraente
assicurato, o con chi lo rappresenta legalmente a pieno titolo,
oppure, nei casi di R. C. con il terzo danneggiato.
Pertanto questi sono gli interlocutori, quindi i destinatari
degli atti, (nel caso di terzo danneggiato), l'atto deve sempre
essere sottoscritto, salvi casi eccezionali, per presa d'atto
dalla Ditta assicurata.(*)
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