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PARTE Iª Nozioni comuni a tutte le tipologie di
rischio
Generalitá e note tecnico giuridiche
1.1 Il contratto assicurativo ed il rischio.
Dal supporto fondamentale del Codice civile del 1942, la nozione di Assicurazione é così definita nell’art.1882 del C.C. :"
l’Assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento
di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti
, del danno ad esso prodotto da un sinistro....".
Si
può quindi individuare la stessa come un contratto
consensuale, aleatorio ed oneroso a prestazioni corrispettive
di durata , ad esecuzione continuata. Il
rischio è un elemento essenziale
del contratto di assicurazione, quale presupposto imprescindibile
dell’esistenza di una qualsiasi copertura assicurativa e può essere
così definito come: "possibilitá
di un evento economicamente sfavorevole per colui che si assicura"
; di conseguenza la mancanza del rischio produce la nullitá
del contratto di assicurazione, mentre la cessazione del rischio ha
come conseguenza lo scioglimento dello stesso. Con
queste brevi premesse si è inteso fissare l’oggetto della fattispecie
in esame, passando ora all’esame dei "concetti" principali.
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1.2 Concetto di sinistro
Può
essere giuridicamente inteso come un evento
sfavorevole , al verificarsi del quale sorge l’obbligo, da
parte dell’assicuratore, di pagare l’indennità. Nello
stesso tempo sorgono, a carico dell’assicurato alcuni obblighi (o meglio
oneri) il cui espletamento puntuale, consente all’assicuratore ed ai
suoi collaboratori ( ispettori, liquidatori, periti, ecc..), il corretto
e preciso adempimento del rapporto fiduciario.
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1.3 La denuncia del sinistro
L’articolo 1913 del
C.C., sotto la dizione "Avviso all’assicuratore
in caso di sinistro" (2), recita: "L’assicurato
deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’Agente
autorizzato a concludere il contratto, entro 3 giorni da quello
in cui il sinistro si verificato, o l’assicurato ne ha avuto
conoscenza............"
.
E’ questo un articolo fondamentale la cui corretta applicazione è
spesso messa in discussione nella quotidiana pratica; si assiste
infatti, nella maggioranza dei casi, a denuncie presentate in
ritardo,
quasi mai circostanziate nella narrativa del sinistro e incomplete,
e divengono frequentemente fonte di continue discussioni.
Ma questa
non deve essere la regola, è nell’interesse
dell’assicurato stesso porgere "denuncia" con
la massima sollecitudine e puntualità, in quanto le conseguenze
di una scorretta applicazione dell’art.1913 c.c. vengono
evidenziate dall’art.
1915 c.c. confermando che:
"l’assicurato
che dolosamente omette l’obbligo
dell’avviso, perde il diritto all’indennità".
Se l’assicurato omette colposamente
di adempiere tale obbligo, l’assicuratore
ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio
sofferto.
Note – Diciamo subito che i nostri Tribunali si sono spesso
pronunciati nel senso piú favorevole all’assicurato;
spetta infatti all’assicuratore l’onere di provare la
tardività della denuncia (Cassazione
46/697) e il dolo o la colpa dell’assicurato (Tribunale di
Bolzano 7.11.’84 Rep. Foro 1985 , 129 ).
La denuncia quindi
viene a "fotografare" la situazione
esistente tra assicurato ed assicuratore; il perito incaricato dalla
Compagnia verifica già da essa e dai primi sopralluoghi,
se il rapporto contrattuale è reciprocamente valido, se
l’assicurato correttamente
coperto e se la Compagnia ha assunto un rischio sopportabile.
Varie
implicazioni possono sorgere al riguardo, riportandoci alla fase
precontrattuale delle trattative; vi può essere infatti il
caso dell’assicurato che abbia fornito dichiarazioni inesatte
o reticenti o reticenti con dolo o colpa grave.
L’art. 1892
C.C. fa riflettere in questo senso: " ..... se il
contraente ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti relative a
circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo
consenso o non l’avesse
dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato
delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando l’assicurato
ha agito con dolo o colpa grave".
L’assicuratore decade
dal diritto di impugnare il contratto se non agisce entro tre
mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza
delle dichiarazioni o la reticenza".
In caso di dichiarazioni
rese senza dolo o colpa grave (ma comunque inesatte o reticenti),
l’art.1893 cc prevede le piú morbide conseguenze
del recesso del contratto , che "… l’assicuratore
può esercitare
entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la inesattezza della
dichiarazione o reticenza … ".
E in caso di sinistro verificatosi prima che l’inesattezza
o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore?
Anche
qui ci viene indicata dal C.C. la soluzione, in quanto nel caso di
dolo o colpa grave, la Compagnia potrà rifiutare l’indennizzo
; nei casi di colpa lieve la
Compagnia
potrà ridurre in proporzione tra il premio inizialmente stabilito
e quello che si sarebbe applicato se si fosse conosciuta la verità.
Diverso dalle ipotesi sopra esposte il caso in cui il
collaboratore della Compagnia si accorge, al momento del sopralluogo, che
vi un aggravamento del rischio assicurato o una diminuzione di esso.
Sono
queste le ipotesi trattate in modo analitico dagli art.1897 e 1898
C.C., ovvero:
"in caso di diminuzione
del rischio l’assicurato
ha diritto al minor premio, ma la Compagnia ha la facoltà di
recedere dal contratto entro 2 mesi dal giorno della comunicazione"
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2 La polizza condominiale
Le garanzie dirette
Le garanzie indirette o di R.C.
2.1
La struttura della polizza G.F.
La
polizza G.F. "globale fabbricati" – al pari di altre polizze globali – offre una pluralità di
garanzie e precisamente una serie di garanzie
dirette oltre a quelle indirette
o di R.C .
La
detta polizza infatti copre il proprietario e/o i proprietari o conduttori
sia per i danni diretti subiti dal
fabbricato oggetto della garanzia, sia per i danni
indiretti
che lo stesso può procurare a cose di terzi, tenendo indenne
la "proprietà del fabbricato", come di seguito specificato.
Le
garanzie dirette riguardano il "bene
assicurato" (nel caso specifico il fabbricato) e sono riferibili
quindi unicamente ai danni che il fabbricato può subire a
seguito di un sinistro, le cui cause sono elencate in polizza.
La garanzia indiretta di R.C.concerne
invece i danni a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti
a cose ed animali.
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2.2
La polizza del condominio
La
polizza può essere stipulata dal proprietario "unico" (persona
fisica e/o giuridica) del fabbricato, o dal proprietario (persona fisica
e/o giuridica) di una "porzione" di fabbricato.
Nei condomini costituiti
la polizza è stipulata
dall’Amministratore per conto
dei condomini, quale rappresentante degli stessi a tutti gli effetti.
Il "condominio" è la figura di
proprietà edilizia oggi piú diffusa ed è caratterizzato, come è noto,
dalla consistenza di beni di proprietà comune (vedi art.1117 C.C.) con
beni "UU.II" di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
E’
opportuno precisare che quando la polizza è condominiale ogni
condomino assume la qualifica di assicuratore delle cose che sono assicurate,
quindi anche delle parti comuni dell’edificio .
E’
come se la polizza – che e’ unica – fosse
la somma di tanti contratti individuali quanti sono i condomini, piú uno
per le parti comuni.
La polizza precisa che i condomini sono terzi tra
di loro e che lo sono verso le parte in comune. Nota: Il che è comprensibile ove si consideri che non sempre il danno si origina
e si esaurisce nell’ambito di un medesimo patrimonio (es., rottura della
tubazione di Caio con danni alla parete di Caio), ma piú frequentemente
– soprattutto per i danni da acqua – l’evento dannoso passa da una proprietà
all’altra (es., rottura della tubazione di Caio con danni al
soffitto di Sempronio).
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2.3
I danni diretti
La polizza G.F. considera peraltro i danni
al fabbricato (sia alle parti comuni che alle singole porzioni di proprietà
esclusiva) come "danni diretti" ,
sottratti cioè alla garanzia di R.C.
Nota:
sempre che si tratti di danni conseguenti
agli eventi previsti ed indicati dal contratto assicurativo, (incendio,
fulmine, esplosione, scoppio, acqua condotta,ecc.).
La ragione di questa
disposizione risulterà chiara ove si consideri che
nell’ambito della polizza del condominio ogni condomino può assumere
– di fronte ad un medesimo evento – la duplice veste di assicurato che
ha diritto ad un indennizzo e di danneggiato che
reclama un risarcimento. Ad evitare un duplice intervento da parte
dell’assicuratore sovviene
la citata disposizione, la quale in sostanza dispone che non ha diritto
al risarcimento chi per lo stesso evento ha ricevuto un indennizzo.
La disposizione comporta che i danni in parola finiscono col ricadere
nella sfera di applicazione della "clausola
compromissoria" e sono soggetti alla prescrizione (annuale)
decorrente dalla data del fatto e non dalla richiesta dei terzo.
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2.4
I danni al "contenuto"
I
danni al "contenuto" ( cose
mobili ed arredamenti), conservano la loro natura di danni
di R.C. ed i condomini , per questi ultimi, sono terzi
tra di loro a tutti gli effetti.
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3 – Il Fabbricato
3.1 Concetto di "fabbricato" ai
fini assicurativi
Con riferimento alla sopraccitata definizione (formulata dalla A.N.I.A.),
si può ritenere che costituiscano fabbricato
a tutti gli effetti :
- le
tinteggiature che rivestono le murature,
i tramezzi ed i soffitti
, anche quando, in relazione agli usi locali o patti contrattuali,
siano a carico dell’inquilino.
- gli
armadi a muro
- la
carta da parati , tappezzerie e simili,
in quanto non essendo separabili dalla parete ( o soffitto) cui aderisce,
formano un tutto unico con la stessa e ne costituiscono parte integrante.
- le
moquette , anche quando sono applicate
a rivestimento su di un pavimento finito e non solo quando siano sostitutive
della pavimentazione.
A
completamente di quanto sopra detto, la definizione
di fabbricato , nei termini assicurativi contenuti nelle polizze
G.F., è generalmente riferita all’intera costruzione edile,
compresi infissi ed opere di fondazione o internate, con tutte le pertinenze
annesse alla stessa (centrali termiche, box, distacchi di pertinenza,
recinzioni, ecc.) quando queste siano realizzate nel fabbricato stesso
o negli spazi ad esso adiacenti. In particolare comprende:
- impianti
idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento, ascensori
montacarichi, l’antenna TV centralizzata, come tutti gli altri impianti
od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, comprese
tappezziere, tinteggiature, moquette.
Nota: Se pur chiara ed esauriente la dicitura sopra esposta,
a volte si generano equivoci nel merito della sua interpretazione; questi
sono generalmente riferiti a:
- moquette
: quando questa non fa parte della costruzione originaria dell’immobile,
ma rappresenta un oggetto di arredo posto in opera dal conduttore,
alle pareti ed ai pavimenti, al fine di creare un’ambientazione personalizzata,
quindi finalizzata alla fruizione diretta dell’unità abitativa.
- Impianti
idrici autonomi quando il conduttore esegue, oltre a quelli originariamente
installati, altri impianti supplementari di erogazione e scarico di
acque per usi consentiti dalla legge, in uso esclusivo dell’unità
immobiliare. In questo caso si intende che l’impianto "supplementare"
faccia ugualmente parte dell’impianto idrico del fabbricato in quanto
lo stesso, anche se "parziale", deve essere considerato,
per sua natura e destinazione "immobile".
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3.2
Gli impianti e le pertinenze
La
definizione sopra detta, comprende gli impianti necessari alla conduzione
dei fabbricato e delle pertinenze. Gli impianti sono parti essenziali
e strutturali dell’edificio in mancanza dei quali il fabbricato non e finito e non
e’ in grado di assolvere ad alcuna funzione pratica. Le
pertinenze costituiscono invece quelle
ulteriori installazioni destinate ad accrescere il pregio dei fabbricato,
a dare maggiore comodità’ a coloro che vi abitano oppure a tutelarne
il patrimonio.
E’
opportuno ricordare che a norma dell’ art. 818 C.C. "gli
atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale,
comprendono anche le pertinenze" .
Anche
se la polizza interessata al sinistro nulla dice in proposito, le
pertinenze del fabbricato assicurato devono sempre ritenersi comprese
in garanzia mentre per escluderle occorre una esplicita disposizione
. Il valore (inteso come costo di ricostruzione)
di tutti questi beni, va quindi ad incidere nella determinazione del
valore di preesistenza . ( vedi Parte Iª Cap.4 ) Sono
pertinenze : "le
cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra
cosa" (art. 1917 C. C.). Rientrano
nel novero delle pertinenze del fabbricato :
- l’impianto
di allarme
- l’impianto
di apertura automatica del cancello
- il
videocitofono.
E’ bene tuttavia precisare che non tutto ciò che è
stabilmente infisso nel fabbricato costituisce pertinenza
dello stesso: l’insegna di un negozio, ad esempio, ancorchè fissata
in maniera stabile alle murature non è certamente al servizio o all’ornamento
dei fabbricato ma costituisce una pertinenza
dell’esercizio commerciale e/o di altra attività.
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3.3
Parchi e giardini
E’
doveroso fare un cenno a parte circa l’eventuale esistenza, nell’area
circostante il fabbricato, di parchi e giardini, con o senza alberi
di alto fusto.
La
polizza A.N.I.A. – come si è visto – li esclude espressamente dalla garanzia,
unicamente alle strade private e alle attrezzature sportive e per giochi.
Pertanto,
salvo diversa pattuizione, non possono essere considerati: danni
diretti al fabbricato i danneggiamenti consequenziali ad un
sinistro che colpisca questi "enti".
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3.4
Precisazioni
E’
importante stabilire se alcuni particolari beni debbano essere considerati
"fabbricato" o "contenuto"
. Infatti
da questa attribuzione specifica dei bene considerato, dipende l’operatività
o meno della garanzia o dei tipo di garanzia (diretta o di R.C.), applicabile
al caso concreto. Per
"contenuto" si intende tutto
quanto di "mobile" e sito all’interno
del fabbricato – ovvero tutti i beni mobili
che per destinazione d’uso fanno parte dell’abitazione, per attrezzatura
ed uso personale o, nei casi specifici, siano riferiti ad attività commerciali,
industriali ecc. .
Tali distinzioni sono oggetto delle specificazioni
espressamente descritte nella polizza.
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4 La PREESISTENZA
4.1
Concetto di "preesistenza"
Con
il termine "preesistenza" si
intende prendere in considerazione tutti gli aspetti e le condizioni
dello stato di fatto e d’uso delle cose assicurate
riferite al loro valore e/o
costo , stimate al
momento del sinistro . Per
quanto si riferisce agli immobili, nella loro generalità, le verifiche
relative alla preesistenza possono essere così individuate:
- La
determinazione, a mezzo della stima teorica, del piú probabile
valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato
riferito almomento del sinistro .
- Quindi
la determinazione del piú probabile costo
di costruzione del fabbricato come se lo stesso fosse da costruire
ex novo al momento del
sinistro come di seguito dettagliatamente specificato.
- Analoga
stima deve essere effettuata per le cose mobili, per le merci,
o per le attività commerciali e patrimoniali compromesse dal
sinistro.
Si rinvia all’appendice "Cenni di estimo" tutto quanto
riguarda le metodologie e le procedure di stima.
Nota:
La conoscenza di questi valori consentirà un confronto
con la somma assicurata (indicata in polizza)
e di stabilire se esiste o meno "copertura
assicurativa " , verificando quindi se la somma assicurata
è sufficiente o insufficiente.
Tutti
i dati accertati relativi allo stato di manutenzione per i fabbricati
o di stato d’uso per le "cose
", devono essere riferiti sempre al
momento del sinistro relativamente a tutte le cose o
beni che costituiscono oggetto della copertura assicurative e la loro
destinazione d’uso , consentiranno di verificare la conformità
con le "dichiarazioni" rese in polizza dall’assicurato
ai sensi dell’art. del C. C.
La verifica delle norme contrattuali
, esposte in polizza, consente di individuare gli scoperti, le franchigie
ed i massimali da applicare in sede di computo e valutazione degli
indennizzi a risarcimento dei danni.
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4.2
La stima del piú probabile valore di ricostruzione
Il
contratto assicurativo, per la determinazione dei danni risarcibili
, richiede la stima della spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del .fabbricalo,
oggetto della garanzia, riferita al momento
del sinistro (e non alla data della
stipula del contratto assicurativo). Pertanto
la ricerca del piú probabile valore o costo per
l’integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato (VRN), può essere considerata
lo scopo della stima .
La
ricostruzione – teorica – del fabbricato
deve essere riferita alla sua volumetria
totale emergente e soprastante le sue fondazioni, nonchè a tutte le
opere murarie alla stessa attinenti e contigue, come i muri e sistemazioni
dei distacchi e, almeno per una porzione, le fondazioni ed i sottofondi
di appoggio, escluso il valore dell’area
[ vedi descrizione di "Fabbricato" Cap….].
Il
valore di ricostruzione individuato (VRN),
andrà posto a raffronto con la somma assicurata
(SA), per verificare se esista o meno la "copertura
assicurativa" appropriata (*),ovvero se: VRN
è inferiore, uguale o maggiore a SA. VRN
< = > SA Vengono
di seguito riportati alcuni esempi. a) VRN = Valore di ricostruzione
a nuovo €. 1.500.000SA = Somma assicurata €. 1.250.000la
copertura è insufficiente , ovvero
esiste scopertura b) VRN = €. 1.500.000SA = €. 1.550.000la
copertura è sufficiente . Nota: Frequentemente il risultato
dell’equazione sopraccitata costituisce
oggetto di diatribe e di contestazioni tra l’Amministratore,
il Perito e/o l’Agente; si ritiene pertanto utile un approfondimento
dell’argomento.
I dati di calcolo da ricercare, per la determinazione del VRN, sono
individuali nel:
- volume teorico
- nelle
caratteristiche tipologico–costruttive
del fabbricato al quale si fa riferimento
- nel
prezzo o costo
, riferito a prezzi unitari noti del mercato edilizio della
zona, espresso solitamente per unità di misura a "metro
cubo" vuoto per pieno e/o a "metro
quadrato" di superficie coperta lorda.
In
forma piú approfondita (attingendo dai cenni di estimo) si espongono
di seguito i procedimenti e metodi di stima del piú probabile valore
di ricostruzione
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4.3
Procedimenti e metodi di stima del piú probabile valore di ricostruzione
Per
i casi piú ricorrenti si esclude la stima analitica, ovvero il computo dettagliato della totalità del
fabbricato nelle sue singole componenti, quindi l’elaborazione di risultato
rigoroso, probante ma complesso.
La
stima sommaria o sintetica , costituita
pur sempre dagli stessi elementi, ma computati e descritti in forma
sintetica con sufficiente approssimazione, ovvero prodotto della volumetria
lorda teorica per valore unitario a MC , può essere considerata sufficientemente valida ai fini di una
probante e corretta individuatone del VRN. Il
piú probabile volume teorico del fabbricato,
con il procedimento analitico , comporta,
oltre alla dettagliata volumetria, il computo di tutte le componenti,
con analisi di costi e determinazione di prezzi di appalto, quindi con
il dettaglio di tutti gli oneri tecnici, fiscali e finanziari incidenti
in sommatoria sul costo.
Questa
procedura è indispensabile e consigliata
nei casi particolari di pesanti, ragguardevoli e consistenti danni
( causati da incendi, scoppi, esplosioni,crolli, ecc) e/o in
caso di contestazioni che possono avere
seguiti legali. Con il metodo di stima sintetico – sommario
, i cui criteri sono riferiti alla comparazione
con beni simili , la determinazione
del volume teorico può essere individuata con sufficiente e valida
approssimazione nel: computo del volume ideale racchiuso nell’involucro
delle ponteggiatura di cantiere, necessarie alla completa edificazione
del fabbricato, oltre ai volumi tecnici emergenti.
Quindi
per i fabbricati che hanno sbalzi, poggioli, aggetti, bowindow, loggette,
ecc, si deve necessariamente tenere conto di questo aspetto morfologico
ai fini della stima in oggetto, dovrà essere necessariamente detratto
il volume delle chiostrine interne di adeguata dimensione. Per
ulteriori approfondimenti vedi APPENDICE –ESTIMO
5 La COASSICURAZIONE
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5.1
Esistenza di COASSICURAZIONE
Quando
uno stesso rischio è assicurato da piú Compagnie, in quota proporzionale
sulla stessa polizza, o con contratti diversi, si verificano le "condizioni"
di presenza di COASSICURAZIONE.
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5.2
La coassicurazione diretta
Si
ha COASSICURAZIONE diretta quando l’assicurazione
di un fabbricato è prestata con un contratto unico
al quale partecipano piú Compagnie che si ripartiscono la quota
del rischio.
In
questo caso la Compagnia che ha emesso la polizza è la DELEGATARIA e
gestisce il sinistro anche per conto delle altre "coassicuratrici";
gli effetti sulla definizione e liquidazione del sinistro, sono ininfluenti
per l’assicurato, in quanto i rapporti vengono definiti unicamente
a livello di direzione delle Compagnie stesse.
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5.3
La coassicurazione indiretta
Nel
caso in cui lo stesso rischio sia assicurato da piú Compagnie con
contratti separati , si verifica la COASSICURAZIONE indiretta
, definita dall’art.1910 del C.C. come : "…assicurazione
presso diversi assicuratori …" . Lo
stesso articolo del C.C. precisa che "… nel
caso di sinistro l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori
a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri…"
Questa
forma è abbastanza diffusa nelle polizze globale–fabbricato e raramente
conosciuta dagli interessati. In
queste circostanze contrattuali, nella procedura di definizione si attuerà
il riparto in quote dei danni, riferendosi ai singoli contratti assicurativi
stipulati, presi separatamente, seguendo la normativa indicata nell’art.
13 delle NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI emanate dall’A.N.I.A..
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5.4
Procedure con presenza di altre garanzie assicurative operanti
Tale
"esistenza" di pluralità di garanzie
indirette , dovrebbe risultare:
- dalla
denuncia di sinistro ;
- dalle
polizze stipulate , che dovrebbero indicare
chiaramente tale esistenza;
- dall’avviso
di sinistro inoltrato alla Compagnia.
E’ doveroso ed indispensabile
da parte dell’Amministratore, nell’interesse dell’ente assicurato,
l’accertamento dell’eventuale esistenza di altre
garanzie assicurative operanti, prestate da altre Compagnie
di Assicurazione – Coassicuratrici indirette (*) – [ vedi norme di
C.C. ] , ciò in quanto, se esistenti ,
andranno ad incidere direttamente nelle procedure di liquidazione
e definizione del sinistro, con il riparto e l’assegnazione delle
quote di indennizzo a carico delle singole
Compagnie Coassicuratrici indirette. (*) (*)
Queste possono essere –omogenee o non omogenee – ovvero possono operare ai vari livelli di rischio, a copertura
del danno; questo aspetto di "coassicurazione" sarà di seguito
ampiamente trattato.
L’applicazione
di questa procedura, in presenza di COASSICURAZIONE indiretta, per una
o piú polizze, è sufficientemente semplice .
Nei
casi atipici che si presentano, la definizione
può assumere forme piú complesse. Con
l’ausilio delle chiarificazioni emanate dall’A.N.I.A., si espone di seguito
in forma appropriata la procedura richiesta nei vari casi.
Si ritiene utile precisare che, oltre alla sopraccitata situazione,
è doveroso accertare sempre, specie nei casi di danni a terzi, se
esistono altre garanzie assicurative riferite ai singoli condomini,
o ai terzi danneggiati, verificando la regolarità amministrativa delle
polizze, quindi la operatività della garanzia riferita al caso in
esame.
Ciò
in quanto la Coassicurazione può riguardare anche una porzione di immobile
e può essere stipulata da persone, fisiche o giuridiche, diverse, riferite
allo stesso ente. Nota:
es.: il proprietario ha le garanzie dirette incendio e R.C., il conduttore
il rischio locativo, l’R.C., ecc.
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5.5
Le "situazioni" con coassicurazioni che determinano i "casi
atipici"
La
"situazione di coassicurazione"
esiste anche in presenza di concorso tra garanzie
di R.C. (a favore di chi ha la responsabilità) e una garanzia
diretta sui beni danneggiati. Il
presente "caso" registra l’esistenza di contratti assicurativi
stipulati da "soggetti" differenti,
finalizzati a "interessi" diversi,
per la copertura di "rischi"
ben distinti.
E’
questo un "caso atipico" estraneo
a quanto prevede l’ art. 1910 C.C. che fa preciso riferimento al "medesimo
rischio" . L’
art. 13 – 3º e 4º comma , delle succitate "Norme
per la liquidazione dei sinistri" concordate in sede A.N.I.A.,
regolamentano questa "tipologia" di coassicurazione. Attingendo
dalle pubblicazioni A.N.I.A., in riferimento alla coassicurazione indiretta
nelle varie casistiche e tipologie di polizze che si possono realizzare,
si osservano tre situazioni distinte:
Garanzie omogenee:
- Concorso
di 1 polizza G.F. + 1 polizza G.F.
- Garanzie
dirette 1 polizza G.F. + 1 polizza INC (incendio)
- Concorso
di 1 polizza G.F. + 1 polizza G.F.
- Garanzie
R.C. 1 polizza G.F. + 1 polizza RCD
Garanzie
non omogenee
- Concorso
di 1 polizza G.F. + 1 polizza INC
- Garanzia
R.C. 1 polizza G.F.(R.C.) + 1 polizza G.F. (gar.diretta)
- con
garanzia diretta
E’
ovvio che le polizze interessate possono essere presenti in numero maggiore
a due; ma al momento, per chiarezza di esposizione, si intende esporre
un esame ed un chiarimento delle casistiche sopra esposte.
CONCORSO
DI GARANZIE dirette ( 1 pol.G.F. 1 o piú pol. G.F.)
Questa
tipologia si verifica quando per il fabbricato assicurato sono state
stipulate, con contratto separato, altre polizze per il medesimo rischio,
con garanzie prestate da Compagnie diverse . In
questi o in altri contratti vi possono
essere polizze G.F. o Incendio
e/o garanzie accessorie , o Furto
; quello che è importante da verificare è la stessa
natura ed affinità delle garanzie.
Con
queste condizioni di omogeneità della coesistenza
delle garanzie, la ripartizione del danno in quote da attribuire
alle singole Compagnie coassicuratrici, seguirà i criteri di computo
enunciati dall’art. 13 – 1º comma delle
"norme per la liquidazione dei sinistri"
che si attiene al principio fissato dall’ art. 1910 C.C. e da
quanto la polizza esprime al riguardo, ovvero: "…. .ciascun assicuratore determinerà
l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto isolatamente considerato;
se la somma delle indennità supera l’ammontare del danno, l’indennità
in concreto dovuta da ciascun assicurato e’ determinata moltiplicando
l’indennità che lo stesso avrebbe dovuto pagare secondo il proprio
contratto per il rapporto fra l’ammontare del danno e l’ammontare
complessivo delle indennità che tutti gli assicuratori avrebbero dovuto
pagare sulla base dei rispettivi contratti …". Il
procedimento di calcolo può seguire l'applicazione delle seguenti
formule:
dove:
ax indennizzo dell’ente x
Ms somma assicurata
VN-Ms Importo valore del fabbricato
d Danno reale
f Franchigia o massimale
Supponendo
due enti e quindi due indennizzi (a1 e a2) e nel
caso che la somma degli indennizzi (a1 + a2) risulti
maggiore del danno reale d, per la determinazione
delle quote occorre applicare un successivo riparto espresso con la
seguente formula:
La
Compagnia che ha la maggiore somma assicurata
diviene la "Compagnia Dirigente ".
Nota: Nei casi in cui, a seguito di disguido, o difetto di denuncia
di sinistro, venissero incaricati piu’ periti, l’incarico resta affidato
a quel professionista incaricato dalla Compagnia Dirigente, con i criteri
sopra detti. Nei
casi dove tali criteri non possono essere applicati, la gestione del
sinistro viene assunta dalla compagnia che assicura il condominio e
non da quella che assicura un singolo condominio. In
ogni caso i periti incaricati dalla Compagnia non abilitata alla gestione
del danno devono immediatamente rinunciare all’incarico. Il
danno accertato e liquidato dal perito, che agisce per conto di tutte
le Compagnie coassicuratrici indirette, deve essere dallo stesso ripartito
in quote, seguendo la procedura di calcolo sopra esposta; il perito
invierà copia della propria relazione a tutte le Coassicuratrici interessate,
al fine di consentire a ciascuna il pagamento della propria quota con
quietanza separata.
Per
meglio illustrare la procedura si propongono i seguenti esempi: CONCORSO
di GARANZIE di R.C. caso: 1 Pol.G.F. + 1 Pol G.F. Nell’ipotesi
che si verifichi un sinistro che richiami garanzie di R.C. , con la
presenza di due o piú coperture assicurative riferite al settore R.C.
si realizza una forma di coassicurazione
che ha caratteristiche di "omogeneità"
riferita al rischio, quindi la liquidazione può seguire il disposto
dell’art. 1910 C.C. con l’applicazione dell’art. 13 Norme A.N.I.A. ormai
noto. caso:
1 Pol. G.F. + 1 Pol. R.C.D. Questa
ipotesi, se non frequente, presenta un concorso di garanzie solo apparentemente
non omogenee, in quanto non sono, per intero, riferite al medesimo rischio.
Pertanto
questa forma di coassicurazione, (concorso di polizza globale con polizza
R.C.D.), non dovrebbe, a stretto rigore di logica, ricadere nella normativa
del citato art. 13 che, nella sua prima parte, disciplina la liquidazione
in presenza di pluralità di "garanzie dirette
". Ma
anche in questo caso, come esposto nelle circolari A.N.I.A.: "…
possono essere applicate le regole dianzi illustrate, in conformita’
ai principi dettati dall’art. 1910 C.C., trattandosi pur sempre di concorso
di garanzie omogenee (medesimo rischio)".
Pertanto
ogni assicuratore determinerà il risarcimento dovuto "secondo il
rispettivo contratto" e qualora la somma dei risarcimenti superi
l’ ammontare del danno, ogni Compagnia sara’ tenuta a pagare soltanto
la quota risultante dalla ripartizione proporzionale del danno stesso
in ragione dei risarcimenti dovuti da tutti i coassicuratori .
CONCORSO di DUE GARANZIE di R.C. Le disposizioni
contenute nelle circolari A.N.I.A. che hanno esaminato ipotesi di coesistenza
di "due separate assicurazioni di responsabilità civile"
entrambe a primo rischio, ma con massimali diversi, precisano che l’indennizzo
deve essere ripartito tra le due Compagnie in proporzione all’indennita’
che ciascuna sarebbe tenuta a pagare in forza dalla propria polizza
Esempio:
d (danno)
di €. 3.000.000
Sa (somma assicurata dalla polizza a) di €. 500.000.000
Sb (somma assicurata dalla polizza b) di €. 800.000.000
Ra (risarcimento dovuto da a)
Rb (risarcimento dovuto da b)
Totale
risarcimento = 1.154.000 + 1.846.000 = 3.000.000 CONCORSO di GARANZIA
diretta con GARANZIA di R.C.
L’ipotesi
in esame prevede la coesistenza di garanzie non omogenee,( regolato
dalla 2ª parte dell’ art. 13 ) è generalmente riferita ai casi in cui
un evento sinistroso rende operanti le garanzie di R.C., previste nella
polizza G F , per danni a "cose" (in genere mobili), coperte
con polizza incendio e garanzie accessorie. La casistica
si riferisce di frequente ai danni che interessano porzioni di fabbricati
condotti da attività commerciali o industriali.
Nota: In un fabbricato un sinistro determina danni consequenziali,
a seguito di incendio o spargimento di acqua ( dovuto a rottura di
tubazione) a beni ( in genere cose mobili), che sono coperti da una
garanzia diretta prestata con polizza che prevedeva l’assicurazione incendio e garanzie
accessorie.
Per esempio
la rottura di una condotta di scarico del condominio, causa danni al
"contenuto" (mobili, tappeti, ecc.) di proprietà dell’inquilino,
e se questo contenuto è oggetto di garanzia assicurativa stipulata con
un’altra Compagnia.
O se sempre
a seguito di rottura di condotta condominiale, l’ acqua fuoriuscita
invade il seminterrato adibito ad attività commerciali, nelle
quali le merci sono assicurate con polizza incendio con garanzia
accessoria acqua condotta.
In questi
casi diviene operante prima la garanzia diretta che e’ da considerarsi
principale: ovvero quella che direttamente assicura le "cose"
danneggiate.
La garanzia
di R.C. prestata dalla polizza G.F. diventa operante solamente nel
caso che la prima non valga, o non sia sufficiente, a coprire interamente
il danno.(*)
Nota: Generalmente alla trattazione di questi danni provvedono,in
forma autonoma, le Compagnie coassicuratrici interessate. E’ comunque
necessario che l’Amministratore, o chi per esso, verifichi
affinchè
il perito, indaghi ed accerti preventivamente l’esistenza di
queste garanzie; a seguito di questa conoscenza (esistenza di garanzie
dirette) , dovrà verificare se queste sono o meno operanti
e in quale misura, al fine di raggiungere conclusioni che siano univoche
in merito all’entità’
del danno, quindi all’applicazione delle disposizioni A.N.I.A.
(art. 13).
La lettura
del detto articolo, che di seguito si riportata, fornisce delle direttive
che si ritengono fondamentali:
a.
La garanzia diretta e’ quella che opera
in primis e, qualora la stessa risulti sufficiente a coprire interamente
il danno, non e’ necessario l’intervento della Compagnia
che assicura il responsabile;
b.
L’intervento di quest’ultima sarà comunque
sempre parziale e cioè ripartita proporzionalmente la somma
dovuta tra assicuratore diretto e danneggiato in base alla quota di
danno che il primo ha pagato e il secondo ha tenuto a proprio carico
solo per la quota di spettanza del danneggiato;
c.
La
Compagnia che presta la garanzia diretta non può’ effettuare
rivalsa nei confronti della Società’ che assicura il
responsabile; può in
alcuni casi rivalersi direttamente sul responsabile ma solo per un
importo pari alla differenza tra l’indennizzo pagato e quanto
alla medesima attribuito nella ripartizione proporzionale di cui
al precedente punto b).
CONCORSO tra polizza del Condominio e polizza
di un condomino Un caso particolare, ma non meno frequente, è la
situazione di coassicurazione che viene a crearsi tra la Compagnia
che assicura il Condominio e quella che assicura condomino. Tale
circostanza sarà operante solo nei casi in cui il condominio
coassicurato riveste la qualifica di danneggiato o di danneggiante.
Nota: Si ritengono trascurabili e senza conseguenze pratiche, i
casi in cui il danno derivi o colpisca le "parti
comuni" , in quanto la coassicurazione verrebbe limitata
solamente alla quota millesimale
pertinente alla porzione immobiliare considerata. Nella
presente ipotesi si possono verificare i seguenti casi:
a.
Il condomino assicurato subisce un danno
alle parti murarie della sua unità immobiliare. In questo caso
si verifica un concorso di due garanzie dirette, quindi omogenee ed
il riparto dell’indennizzo, tra le Compagnie coassicuratrici
avverrà sulla base di quanto disposto dalla prima parte dell’art.
13.
b.
b) Il condomino arreca un danno ad altri
(condomini, condominio, inquilini, terzi estranei al fabbricato). In
questo caso occorre che la procedura si articoli come segue :
- per
i danni a cose mobili e per i beni di proprietà di terzi estranei
al fabbricato, o al fabbricato vicino, si verifica un concorso di
garanzie omogenee (due garanzie di R.C.)
- la
ripartizione seguirà il criterio sopra esposto verificando sempre
e comunque se i "beni danneggiati" siano oggetto o meno
di "altra" garanzia diretta.
Per i
danni diretti al fabbricato, che comprende l’unità immobiliare coassicurata,
la ripartizione dovrà seguire le disposizioni di cui al 2º e 3º comma
dell’ art. 13 ; in quanto si verifica un concorso di garanzie
non omogenee ovvero:
- una
polizza riferita a garanzia di R.C. (polizza personale del condomino)
- e
una polizza riferita ad una garanzia diretta (polizza del condominio).
Nota: La polizza G.F. del condominio , comprende una garanzia
che interessa il fabbricato nella sua globalità intervenendo nel pagamento
del danno senza coinvolgere l’altra polizza (del condomino), se la garanzia
prestata dalla prima è sufficiente.
PARTE IIª
L’articolazione delle procedure di stima di valutazione del DANNO e
la determinazione dell’INDENNIZZO, la DEFINIZIONE del sinistro
1 Il sinistro
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1.1
Apertura del "sinistro"
Premesso che a seguito del verificarsi di un evento
( episodio, fatto accidentale) che arreca un danno
alle cose assicurate, in riferimento ad un contratto assicurativo
stipulato a garanzia delle stesse, da parte dell’assicurato ( Amministratore
o chi per esso) deve esserne data comunicazione alla Compagnia Assicuratrice,
ovvero viene effettuata una denuncia
, scritta e circostanziata dell’accaduto, [ vedi PARTE Iª – Cap. 1.3
] a seguito di questa comunicazione la Compagnia Assicuratrice "apre"
il sinistro.
La
Compagnia incarica generalmente un perito ,
al quale conferisce il "mandato" di accertare e definire i
danni conseguenziali all’evento dannoso che si è verificato.
Da
questo momento il sinistro è gestito dal
perito, per conto della Compagnia, con la collaborazione ed in collegamento
con l’Ispettorato competente.
Questa
indispensabile premessa , anche se apparentemente
scontata, serve a porre nel dovuto rilievo e nell’interesse del Condominio
assicurato quanto segue:
Tutti
i dati e gli elementi relativi al sinistro antecedenti alla nomina
del perito – la lettera di denuncia, le date relative all’evento, le circostanze
di accadimento ecc.– costituiscono un bagaglio di dati che debbono essere
vagliati e verificati nel corso degli accertamenti peritali, divenendo
quindi influenti sulla procedura di definizione .
L’incaricato
della Compagnia (perito) effettua il sopralluogo nel corso dei quale
saranno rilevati ed accertati tutti gli elementi oggettivi relativi
all’evento, ovvero:
- la
causa e la dinamica, l’esistenza dei danni, (sia diretti che indiretti),
la qualità e l’entità degli stessi;
- la
individuazione del titolo di proprietà degli enti o cose danneggiate;
- i dati di preesistenza,
riferiti all’oggetto della copertura assicurativa.
Nota: Nel merito all’accertamento di danni subiti dal fabbricato,
o da sue porzioni, il Perito rileverà la volumetria, la consistenza,
la tipologia, le destinazioni d’uso, lo stato di manutenzione generale,
sia delle parti murarie che degli impianti, ovvero quanto nella generalità
si viene indicato come "preesistenza" ; il tutto è stato trattato
in forma adeguata [ Cap. 4 – La preesistenza ].
E’ opportuno
che siano acquisiti e posti agli atti tutti i dati (documentazione)
in relazione alla denuncia, alle date riferite al sinistro, ed a tutto
quanto può essere riferito al periodo di tempo antecedente alla nomina
del perito. Sarà opportuno accertare se nel periodo in cui si è verificato
il sinistro, fossero in corso d’opera lavori di manutenzione (ordinaria
o straordinaria) eseguiti per conto di condomini e/o stati di anomalia
che possono essere riferiti agli eventi dannosi.
E’altresì
opportuno, da parte dell’Amministratore, di verificare il contenuto
contrattuale della polizza. e l’esistenza o meno di eventuali altre
garanzie assicurative operanti per conto di singoli condomini [ vedi
P Iª – Cap. 5 – La coassicurazione ] . Come il
perito incaricato, l’Amministratore deve essere a conoscenza dei dati
oggettivi riferibili al sinistro, ovvero:
A.
conoscenza della causa e dinamica del sinistro,
dei dati certi di date e periodi di accadimento, con riferimento ad
eventuali situazioni o circostanze anomale, che possano aver influito.
B.
conoscenza dei dati riferibili allo stato
di preesistenza degli enti assicurati.
C.
esistenza o meno di altre garanzie assicurative
operanti.
D.
qualità e quantità degli enti e delle cose
danneggiate .
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1.2 La VERIFICA della "causa" e della "dinamica"
del sinistro
Come detto
il sinistro è il prodotto di un’evento, che si presuppone accidentale
(salvo prova contraria), generato da una causa che si manifesta con
una consequenziale dinamica. Questa
"accidentalità " è intesa come "caso fortuito" in
senso di circostanza, non deve essere confusa con l’accidentalità riferita
alla rottura di impianti idrici dei fabbricati, che saranno di seguito
convenientemente trattati.
E’ compito
del Perito, quale "tecnico esperto" di individuare e determinare
le situazioni che possono aver generato la causa e/o le cause; l’Amministratore
in caso di "dubbi" nel merito, può avvalersi di un proprio
Esperto Consulente, per verificare gli accertamenti e le verifiche del
caso nell’interesse degli enti assicurati.
Solo quando
questa sarà stata individuata con certezza, potrà essere raffrontata
con le "garanzie" prestate nella polizza VERIFICANDO se le
stesso sono o meno operanti , quindi il "controllo" ulteriore
con le specifiche ESCLUSIONI.
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1.3
verifiche dei DANNI consequenziali del sinistro
I danni
causati dal sinistro, qualificati e quantificati, saranno oggetto delle
seguenti verifiche:
- Il
riferimento alle norme contrattuali (C.G.A.), consentirà di stabilire
se le cose o enti colpiti, costituiscono o meno "oggetto"
della copertura assicurativa descritta in polizza.
- Ulteriore
verifica deve essere riferita alla proprietà o titolo di proprietà,
delle cose danneggiate, con le normative esposte nella polizza.
In tal
modo vengono stabilite le operatività e le modalità del risarcimento.
I danni conseguenti le rotture di condotte idriche del fabbricato,
sono risarcibili in forza dell’impegno contrattuale assunto dalla
Compagnia e sono riferibili ed assimilabili ai "danni da incendio";
pertanto saranno individuati in questa ottica e criterio di stima,
e sono di seguito ampiamente trattati nel successivo Capitolo.
Nota: Le varie polizze G.F. emesse dalle Compagnie possono contenere
informative diverse, ma nella generalità dei casi può essere ritenuta
valida l’individuazione sopra esposta.
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1.4 I danni diretti ( dd )
Per "danni
diretti" si intendono quelli che sono stati arrecati dal sinistro
alla materialità delle cose assicurate, in quanto le cose si intendono
assicurate nella loro materiale consistenza fisica.
L’accertamento
dei danni diretti è riferito alla determinazione della loro qualità
ed entità tramite una stima diretta finalizzata alla individuazione
del piú probabile costo di riproduzione delle cose danneggiate, stabilendo
in tal modo l’entità del danno reale.
Come recita
la polizza , lo scopo della stima è così individuato:
A.
Valutazione della spesa necessaria per ricostruire
a nuovo le parti distrutte e riparare quelle (solo) danneggiate.
B.
Valutazione dell’importo ricavabile dai
residui delle parti di fabbricato di cui alla precedente stima.
L’ammontare
del danno si otterrà applicando all’importo della stima A il deprezzamento
(D%) e deducendo dal risultato l’importo della valutazione di cui al
punto B. Anche
in questo procedimento estimativo, è chiara l’indicazione dello "scopo"
individuando nei costi di riproduzione parziali, il piú probabile ammontare
del costo di ricostruzione, quindi del danno. I contratti
assicurativi piú recenti, generalmente hanno clausole che derogano
dalla procedura di applicazione del deprezzamento (o degrado), assicurando
il valore a nuovo del fabbricalo ed individuando su questa somma assicurata
il pagamento del premio, per coerenza contrattuale, il danno viene
risarcito a nuovo.
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1.5 I danni a cose di terzi ( RCT )
Un
"settore" dei contratti assicurativi
( polizza G.F.), ha come "oggetto" delle garanzie prestate,
l’obbligo, da parte della Compagnia di tenere
indenne l’assicurato , entro i
limiti dei massimali convenuti, delle somme che
egli, nella sua qualità di proprietario dei fabbricato assicurato
e conduttore delle parti comuni, sia tenuto a corrispondere quale
civilmente responsabile, al sensi di legge, a titolo di risarcimento
di danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni
personali e per danneggiamenti a cose. Facendo
riferimento all’oggetto dell’assicurazione sono considerati terzi
, rispetto al CONDOMINIO i condomini
, con eventuali ampliamenti di garanzia di RCT specificata
caso per caso. Quindi
anche per questi danni l’Amministratore dovrà attivarsi affinchè il
Perito proceda al rilievo della qualità, quantità e stato d’uso, delle
cose di terzi danneggiate a seguito dell’evento
dannoso, con i criteri di stima e di valutazione dei quali si rinvia
ogni dettaglio alla consultazione delle metodologie di seguito esposte.
E’
necessario, per questo "ramo" ,
precisare il titolo di proprietà delle
cose danneggiate al fine di verificare la
validità di titolo di TERZO. Nota:
Per i danni a cose di terzi , intervenendo
il contratto assicurativo a rispondere verso un "terzo"
( contrattualmente estraneo alla pattuizione di polizza ), per
la responsabilità civile della ditta assicurata,
le cose danneggiate non possono essere risarcite in base al danno riferito
dal valore a nuovo, ma al dello deve essere applicato il deprezzamento
facendo con riferimento alle normative giuridiche previste dal C.C..
2 – La DEFINIZIONE del sinistro
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2.1
I "criteri" di CONDIZIONAMENTI e RISERVE
L’esame
e l’analisi di tutti i dati e gli elementi assunti nelle procedure di
accertamento, consente di verificare l’esistenza o meno di condizionamenti
alla operatività delle garanzie prestate, quindi se il danno
sia risarcibile .
Questi
"condizionamenti" sono riferibili a varie ed eventuali "circostanze"
rilevate nel corso delle verifiche, che il perito esprime
in RISERVE.
La
RISERVA può essere quindi definita come una "eccezione"
(esclusione) al risarcimento e
deve essere espressamente scritta nell’ATTO di
ACCERTAMENTO CONSERVATIVO del danno , che il perito emette
per la definizione del sinistro.
2.2
La DEFINIZIONE AMICHEVOLE.
Quando
nello svolgimento della procedura di accertamento ("Fase 2–"),
si verifica la regolarità di tutti i dati e circostanze riferibili al
sinistro, il perito può procede alla definizione
diretta (tra le parti) in via amichevole
, senza rilevare alcuna eccezione. Redigerà
quindi un ATTO DI LIQUIDAZIONE AMICHEVOLE che
sarà inviato o consegnato all’assicurato.
Questo
ATTO ( vedi specificazione della sua forma
e contenuto nell’Appendice) in sostanza
espone e propone
l’importo dell’indennizzo per il
danno subito e, in caso di accordo diretto tra
le parti , viene sottoscritto per accettazione
da parte dall’assicurato ( nel caso di condominio dall’Amministratore)
e costituisce la conclusione della procedura
di definizione del sinistro , con la consueta riserva
di ratifica della Compagnia mandante. In
caso di non accettazione da parte dell’assicurato
(danneggiato), non essendosi verificato l’accordo diretto tra le parti,
diventa operante la normativa contrattuale, indicata in polizza , di
procedura arbitrale ( clausola compromissoria).
Nel
merito si ritiene utile precisare che la procedura
arbitrale è riferita unicamente ai soli
danni diretti , ovvero ai rapporti contrattuali
stabiliti direttamente e liberamente, tra la Compagnia e l’assicurato.
Nel
caso di danni indiretti , ove sono stati
danneggiati beni di terzi , gli ATTI
di definizione dei danni subiti (dai terzi), debbano essere
sempre redatti in VIA CONSERVATIVA ed
inviati direttamente al terzo danneggiato
e per conoscenza all’assicurato – Amministratore
– che dovrà sottoscriverli per presa d’atto .
Sempre
per i danni indiretti , in caso di mancato
accordo, non è applicabile la procedura arbitrale
prevista nella citata "clausola compromissoria) quindi
un’eventuale contestazione può essere oggetto di azione
legale .
Nota:
Questa casistica è riferita ai danni a cose di terzi, per presunta responsabilità
dell’assicurato ( Condomino– proprietario – conduttore
), si precisa che la Compagnia di Assicurazione interviene in forza
di precise norme contrattuali, finalizzate a tenerlo indenne nei confronti
di terzi.
2.3
La DEFINIZIONE in VIA CONSERVATIVA
Quando
le "verifiche" eseguite della procedura di accertamento, fanno
emergere elementi di "eccezione" al
risarcimento , il perito solleverà la RISERVA, che dovrà
essere esposta per iscritto in forma chiara e
dettagliata, negli ATTI DI ACCERTAMENTO CONSERVATIVO del DANNO ,
che, come anche precedentemente esposto, devono essere spediti o consegnati
all’assicurato, (per condominio all’Amministratore) e , in caso di danni
a cose di terzi, al terzo danneggiato .
In
merito ai riscontri per accettazione o contestazione
, valgono le stesse indicazioni ed osservazioni sopra esposte,
per la definizione in "via amichevole".
Si
ritiene utile precisare che gli ATTI in VIA CONSERVATIVA
debbono contenere tutti gli elementi di
individuazione del danno e dei relativi importi .
2.4
La DEFINIZIONE in presenza di altre GARANZIE ASSICURATIVE
La
problematica che insorgere, quando esiste questa pluralità
di garanzie , a volte è complessa e crea casi di difficile interpretazione
di norme contrattuali, spesso riferite a contratti diversi ed a differenti
normative.
Nella
precedente Parte Iª Capitolo 5 – La COASSICURAZIONE sono
state esposte in dettaglio le casistiche e delle procedure da adottare,
che seguono i disposti previsti e concordati in sede A.N.I.A. .
PARTE IIIª
I danni da ACQUA condotta
1. L’Acqua condotta
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1.1
– Concetto di "acqua condotta"
I
fabbricati civili sono notoriamente dotati di tubazioni e/o condutture
e piu’ in generale di impianti che contengono acqua, la cui fuoriuscita
puo’ arrecare danni "diretti e materiali"
alle murature e/o a terzi .
La
polizza G.F. prevede, tra le altre, la garanzia di "acqua
condotta" , offre cioe’ protezione contro i danni al fabbricato
o a terzi conseguenti a fuoriuscita di acqua a seguito di rottura dei
citati impianti o di parte di essi.
La
dicitura "Acqua condotta" è
una locuzione coniata appositamente dalle Compagnie di assicurazione
e sta ad indicare quell’acqua – potabile, piovana o di scarico – che
è contenuta e che scorre, cioè che "è condotta"
negli appositi impianti al servizio del fabbricato.
Anche
l’acqua piovana , quando è stata raccolta
dalla grondaia o dal pluviali, diventa, ai fini assicurativi, "acqua condotta" .
Sempre
ai fini assicurativi, non lo è invece
quando si infiltra dal tetto per sconnessione di tegole o per usura
del manto di impermeabilizzazione o attraverso una apertura, finestra
lasciata incautamente aperta durante un temporale.
Di
norma le polizze Globali – fabbricati coprono anche i danni da acqua
piovana "condotta" ,
purchè conseguenti alla rottura delle apposite canalizzazioni di scarico.
Nota:
Sul punto si conferma peraltro la opportunità di attenta VERIFICA della
polizza che può contenere deroghe che escludono i danni da acqua piovana
anche se condotta.
Condizione
fondamentale ed indispensabile per l’operatività della garanzia "acqua
condotta" è la rottura accidentale delle
tubazioni . Salvo
diversa pattuizione, sono quindi esclusi i danni
conseguenti a rottura determinata da dolo
e i danni causati da rigurgiti di fogna
, cioè quegli allagamenti conseguenti ad intasamento delle tubazioni
di fognatura o a mancata evacuazione delle fosse biologiche, o da mancata
o inadeguata ricettività delle condotte pubbliche.
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1.2
Concetto di rottura –"rottura accidentale"
Il
concetto di rottura deve essere riferito alle ipotesi in cui si verifichi "una
compromissione o modificazione
strutturale – morfologica della tubazione " e non anche
ai casi di semplice occlusione o intasamento derivanti dalla presenza
di corpi estranei o di sostanze di particolare densità. La
rottura deve quindi essere "accidentale"
cioè improvvisa e fortuita, e non essere la conseguenza della
graduale usura o di lenta corrosione.
Tale
determinazione "casuale"
si giustifica ove si consideri che l’usura generalizzata e diffusa
e la corrosione sono conseguenti a persistente carenze di manutenzione.
Nota:
Le tubazioni e le condutture, la cui rottura determina la risarcibilità
dei danni da spargimento di acqua, sono quelle che rientrano nel concetto
di impianti fissi destinati alla conduzione dei fabbricati che fanno
parte genericamente degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento
e di condizionamento. Vedi appendice "Corrosioni". Si
precisa che entrano nel concetto dei canali
anche le converse chiamate "compluvio"
, cioe’ le parti in lamiera o in materiale diverso poste sui
tetti per incanalare e raccogliere l’acqua piovana Restano
esclusi dal concetto e quindi dalla garanzia:
- le
converse chiamate "displuvio"
(e cioè le parti in lamiera o in altro materiale poste a protezione
dei tetti ma che non servono a raccogliere ed incanalare I’ acqua
piovana);
- le
tegole e le coperture di qualsiasi genere;
- i
faldali (lamiere protettive poste intorno
a comignoli e abbaini).
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1.3
Le spese e l’indennizzo per la "ricerca e riparazione dei guasti"
(Rg)
La
garanzia assicurativa, quando espressamente scritto e precisato in
polizza, puo’ essere estesa alle spese "di ricerca
e riparazione del guasto" .
Si
tratta degli oneri che l’assicurato sostiene per la localizzazione,
la riparazione o sostituzione della tubazione lesionata e per il ripristino
delle strutture e murature all’uopo manomesse.
Questi
oneri in mancanza di specifica pattuizione sono esclusi dalle condizioni
generali di polizza.
Si tratta quindi di una garanzia accessoria
a quella principale di acqua condotta, nel senso che la ricerca e la
riparazione del guasto risulta operante solo nel caso in cui abbia
modo di operare la garanzia principale , salvo espressa diversa pattuizione.
Occorre cioè che si verifichi una rottura accidentale
di tubazioni / condutture e che la conseguente fuoriuscita di
acqua arrechi danno al fabbricato o a cose di terzi; ove tale presupposto
sussista, l’assicuratore rimborserà – nel limiti
convenuti – le spese di muratore e di idraulico che l’assicurato
ha sostenuto per eliminare la causa delle infiltrazioni.
Qualora
quando la rottura di condotta idrica del
fabbricato ha causato una fuoriuscita d’acqua che si è sparsa sul pavimento
o si è dispersa sul terreno, senza arrecare danni
di sorta , la garanzia non ha modo di operare
.
Nota:
La ragione di tale complementarità risulterà evidente ove si consideri
che, diversamente, l’assicuratore finirebbe per coprire gli oneri della
pura manutenzione degli impianti.
E’
per lo stesso motivo che la garanzia e’ limitata alla riparazione/sostituzione
del solo tratto di tubazione interessata e non anche alla eventuale
sostituzione dell’ intera colonna o al rifacimento integrale di una
piú o meno vasta porzione dell’impianto, mentre sono in corso i lavori.
E’
opportuno in questi casi, che l’Amministratore concordi con il Perito
della Compagnia, quanto e’ dovuto dì risarcimento in dipendenza del
sinistro e quanto invece dovrà restare a carico dell’assicurato, per
opere di manutenzione straordinaria. L’indennizzo
per la "ricerca e riparazione del
guasto" è riferito alle estensioni
previste nelle polizze G.F. che hanno posto in essere questa
garanzia, prestata in forme ed in modi diversi, a secondo dei contratti
assicurativi stipulati dalle varie Compagnie.
Nota: L’accoglimento di questa " forma assicurativa
" da parte degli assicurati (con prevalenza i Condomini),
è stata tale da costituire oggi una pesante problematica e che sarà
oggetto di particolare attenzione.
Premesso
che le modalità delle prestazioni sono diverse, prenderemo in
esame quelle che, nella generalità dei casi, maggiormente si propongono,
cercando di individuarne gli aspetti e le caratteristiche.
Nella
polizza G.F. la clausola di garanzia acqua
condotta , in caso di sinistro, non
comprende le spese per ricercare il guasto e per riparare o
sostituire le parti danneggiate degli impianti idrici sinistrati.
Solamente
in deroga alla detta esclusione
e con specifica pattuizione, la Compagnia si assume l’obbligo
di indennizzare le
spese, sostenute dall’assicurato, per la ricerca
e la riparazione della rottura , o guasto, nonchè le spese necessarie
al ripristino delle parti di fabbricato
interessate dal detto intervento. L’operatività
della sopra esposta garanzia, definita comunemente di "ricerca
guasto " , è – salvo patti contrari– condizionata
da quanto segue:
- che
si sia verificato un danno indenizzabile
, in riferimento alla garanzia "acqua
condotta" .
- che
la polizza, nella sua generalità, stipulata in base alle dichiarazioni
dell’assicurato (agli
effetti degli articoli 1892 e 1893 C.C.), afferma, tra l’altro, il
buon stato di manutenzione dello stesso
- che
le parti delle condotte che formano l’oggetto della riparazione, siano
collocate nei muri e nei pavimenti
del fabbricato assicurato (questa condizione non è sempre
presente).
L’importo
monetario della indennizzo è generalmente
soggetto a franchigie e contenuto
entro una concorrenza prefissata con un massimale
– non superabile – che deve essere chiaramente espresso
in polizza e riferito allo spazio temporale dell’anno
assicurativo . Pertanto
l’accertamento e la stima dell’indennizzo, dovranno essere
riferiti ai seguenti elementi:
- verifica
della risarcibilità del sinistro
, quindi dell’operatività della garanzia
Ricerca Guasto.
- esame
e verifica dei lavori eseguiti nel merito del guasto, al fine di quantificare
l’entità della spesa reale contenuta
entro i limiti dell’intervento di riparazione e ripristino, con l’esclusione
degli interventi di manutenzione
straordinaria .
- stima
e valutazione della spesa reale individuata
nelle verifiche sopra esposte, da attirarsi con le metodologie proposte
per la liquidazione dell’indennizzo.
- verifica
dell’ammontare degli indennizzi già corrisposti nell’arco dell’anno
assicurativo.
Nota: La problematica che solleva l’argomento in oggetto, può essere
riferita in buona parte alla "genericità" della descrizione
della garanzia, come è esposta nelle polizze, quindi alle conseguenti
interpretazioni della stessa in sede di accertamento peritale e di
definizione. Si
consiglia gli Amministratori di Condominio di chiarire convenientemente
con l’Agente, in sede di stipulazione e/o aggiornamento dei contratti
assicurativi, il contenuto della garanzia
in oggetto.
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1.4
Generalità sugli impianti idrici dei fabbricati
Un
fabbricato ha piú impianti idrici , in
funzione del suo grado di modernità ed adeguamento di conforto al servizio
dell’abitazione, ufficio, insediamento commerciale o industriale, o
agli usi speciali ai quali è destinato.
Pertanto
la pluralità e la tipologia degli impianti sarà conseguentemente proporzionale
alla qualità e quantità delle condotte che sono in uso ai singoli impianti,
quindi in conseguenza alle occasioni potenziali di guasto ovvero al
rischio . Gli
impianti IDROSANITARI
possono essere suddivisi secondo le seguenti tipologie:
a.
Reti di adduzione o distribuzione, che comprendono:
- acqua potabile di alimentazione, distribuzione per usi
abitativi e sanitari;
- acqua per impiantistica di riscaldamento,
usi sanitari acqua calda, per condizionamento, climatizzazione e etc.
- acqua per usi diversi: impianto antincendio usi condominiali
vari, giardinaggio, serbatoio di stoccaggio, etc.
b. Reti di scarico e di ventilazione
- smaltimento delle acque
meteorologiche (definite anche bianche o piovane);
- delle acque di rifiuto usate (acque nere o rete nera).
Se si
raffrontano le tipologie degli impianti idrici in funzione alla loro
consistenza, qualità e quantità, nonchè al loro comportamento di servizio,
la tipologia dell’alloggiamento, che le condotte idriche hanno all’interno
dei muri e dei pavimenti nei loro vari percorsi, con la casistica degli
eventi, cioè dei sinistri accaduti, si possono avere indicazioni relative
ad individuare i vari gradi o classi di "rischio" a cui è
sottoposta la garanzia assicurativa in oggetto.
La garanzia
relativa alla ricerca riparazione del guasto e relativo ripristino,
oltre ad ampliare il rischio assicurativo, è anch’essa sottoposta alla
casualità di "evento dannoso" che si verifica negli impianti
sopraddetti, può quindi essere posta anche questa in diretto raffronto
con le condizioni attinenti gli impianti idrici nel loro complesso.
I requisiti
di assicurabilità del rischio possono essere individuati costituendo
delle classificazioni, il piú possibile omogenee, di eventualità (rischio)
di rottura accidentale degli impianti, in funzione della qualità e quantità
degli impianti stessi, nonchè delle diverse condizioni dei fluidi
che gli stessi trasportano.
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1.5 Distinzione tipologica delle acque
condotte In riferimento alla loro "provenienza"
I
fluidi, possono essere identificati in : acque potabili di alimentazione,
erogate dalla rete di distribuzione (acquedotto) e acque piovane .
Le acque potabili sono immesse negli impianti
idrici per gli usi domestici, sanitari, riscaldamento, ecc.; a seguito
dei vari usi, le stesse vengono smaltite (salvo il ciclo dell’impianto
termico), tramite l’immissione nelle reti di scarico
.
Pertanto
per rete nera (o acque nere) di scarico,
si intendono. tutte le condotte (sia verticali che orizzontali) nelle
quali vengono immesse le acque di rifiuto o risulta
, provenienti dai bagni, lavandini, lavabi e apparecchi sanitari
in genere.
Queste
reti hanno condotte costituite con materiali
diversi e con diverso diametro ; con "percorsi" verticali
ed orizzontali, passanti in "alloggiamenti" di tipo diverso;
i detti percorsi sono generalmente all’interno delle murature
o di cassonetti in muratura, o allo scoperto (a vista); tramite
pozzetti di raccolta, terminali alle colonne, sono convogliate nelle
condotte fognarie comunali.
Le
acque piovane provengono dai naturali eventi
meteorologici, sulle coperture poste a quote diverse del fabbricato,
sui distacchi sistemati a terrazzi, giardini etc. Tramite
le "pendenze", piú o meno accentuate, del tetto e
delle coperture, vengono convogliate in canalette coperte e/o scoperte,
canali di gronde, grondaie, per essere poi immesse in condotte – di
smaltimento con percorsi verticali (condotte pluviali) ed orizzontali,
site all’esterno della
muratura o all’interno delle stesse, per essere convogliate nella
rete fognatura comunale, in canali appositi, o nei depluvi naturali.
Nota: Ai fini della individuazione di una "rottura" di impianto
idrico di smaltimento delle acque piovane, si ritiene utile precisare
che il rischio è riferito unicamente agli impianti
fissi, ovvero a quella parte del sistema di smaltimento costituita
da "condotte" che ricevono le acque raccolte dalle pendenze
dei tetti delle gronde, dei compluvi, ecc., rimanendo escluse
quindi tutte le altre.
Gli
impianti di condotte di scarico sopra esposte sono generalmente site
a quote altimetriche superiori a quella della rete comunale di smaltimento
alle quali accedono; fanno eccezione gli impianti
di sollevamento con pompe idrovore, per locali fondi, che costituiscono
casi particolari di smaltimento di acque piovane da quote basse.
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1.6
Impianto idrico di alimentazione acqua potabile
Si
diparte dalla "bocchetta" di innesto, a pressione acquedotto
raggiunge il fabbricato e le condotte di distribuzione "condominiali",
tramite una valvola (saracinesca) di immissione del contatore, si suddivide
generalmente nelle seguenti principali condotte d’uso: –
all’impianto termico condominiale nel caso
di esistenza di un impianto centralizzato, ovvero la caldaia per la
variazione termica, quindi alla rete di alimentazione delle piastre
radianti presenti nell’appartamento o ai panelli e/o serpentine incorporate
nel solaio dell’edificio.
Nel
caso di impianto termico centralizzato ,
le condotte verticali e orizzontali di mandata e ritorno dalla caldaia
seguono un percorso stabilito in sede di progettazione dell’impianto.
Tale
rete, che si sviluppa in senso verticale ed orizzontale, interessa
l’intero
edificio come ramificazione che crea molteplici interferenze di passaggio
con la totalità delle singole unità immobiliari. Il
detto impianto conduce acqua in pressione e, nel periodo di funzionamento,
ad alta temperatura.
Nota:
I piani alti, sottotetto, o sottocopertura, comunque al di sotto del
vaso di espansione, sono soggetti a guasti degli sfiati che producono
fuoriuscita di acqua in pressione e causano generalmente danni vistosi
agli appartamenti degli ultimi piani. I percorsi orizzontali di raccordo
tra le colonne verticali, sia a livello di piani intermedi che di piani
fondi, in caso di guasto provocano danni notevoli in quanto la fuoriuscita
d’acqua nel tratto orizzontale si
propaga tramite la soletta in vaste zone provocando vasti sgocciolamenti.
Da
notare inoltre che in moltissimi fabbricati tali tratti orizzontali
ai piani fondi, attraversano ed interessano vaste zone di deposito
di merci e oggetti vari o aree commerciali ecc..
Le condotte di questo
impianto, oltre al rischio della rottura per corrosione, sono soggette,
in caso di rottura, sia agli effetti termici
– sbalzi termici – sia sbalzi di pressione, a cui l’impianto tecnico
è assoggettato.
La
casistica esaminata indica che per l’impianto termico centralizzato,
il rischio di rottura di tubazioni e di raccordi sia all’interno che
all’esterno delle murature, è piú contenuto per i tratti verticali e
piú esteso quindi per i pericolosi e tratti orizzontali, sia esterni
che interni alle murature.
I
fabbricati che hanno gli impianti di riscaldamento con il sistema autonomo
(ogni singolo appartamento ha il suo impianto con la sua singola caldaia),
a parte i rischi dovuti alla presenza di queste caldaie (incendio,
scoppio, esplosione) e dal tipo di combustibili adoperati, presenta
minori possibilità
di guasto per il posizionamento delle condotte e la limitata pressione
d’esercizio.
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1.7
– Fluidi in pressione per l’alimentazione degli impianti
di condizionamento
Questa tipologia di impianto comporta rischi
di rottura e/o stacco, nei giunti e nei manicotti di. raccordo ; il
rischio è in rapporto
al posizionamento altimetrico dell’impianto stesso.
L’uso
condominiale di acque potabili per portineria, lavaggio scale, presa
antincendio, non presenta generalmente, dato il suo contenuto limitato,
particolari rischi.
Nel
merito dell’oggetto si annota quanto segue:
- deve
essere considerato, ai fini delle occasioni di guasto quindi di rischio,
l’esistenza dell’impianto idrico centralizzato o autonomo di distribuzione
di acqua calda per usi sanitari,
- per
sommi capi si considera a maggiore rischio l’impianto di distribuzione
di acqua calda di tipo centralizzato;
- rischio
esistente, ma contenuto e limitato, per l’uso dell’acqua calda con
boiler o scaldatore autonomo sito nell’unità immobiliare.
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1.8
– Sistemi di distribuzione dell’acqua potabile
La
problematica in oggetto nasce dalla tipologia dell’impianto e della
distribuzione dell’acqua potabile all’interno del fabbricato.
L’uso
dei vari servizi sanitari delle singole unità immobiliari, costituisce
una rete di distribuzione della stessa, sita all’interno dell’unità
immobiliare che andremo ad esaminare di seguito.
Prendendo
in considerazione l’impianto di distribuzione dell’acquedotto alle singole
unità immobiliari, la tipologia dello stesso si articola come
segue:
- I
primi impianti idrici di alimentazione dei fabbricati prevedevano
una distribuzione di caduta dai singoli serbatoi, uno per appartamento
o uno per unità immobiliare, o da vasche con divisorie site al piani
di copertura.
- Successivamente
(a Genova questo avviene dal 1950 circa ) l’impianto idrico di distribuzione
viene effettuato con una rete che conduce direttamente a pressione
d’acqua nella singola unità immobiliare o con pressione dell’acquedotto
o coli autoclave condominiale.
Per
sommi capi la tipologia può essere cosi’ divisa:
a. serbatoi
o serbatoio a quota copertura con la distribuzione di caduta alle singole
unità immobiliari, in diretta distribuzione in serbatoi per ogni singola
unita’.
b. serbatoio
a quota copertura alimentati in pressione acquedotto con tubazioni di
alimentazione unica, con discesa singola per ogni appartamento.
Le
caratteristiche tecniche delle tipologie a) e b) sopra citate, mancano
di alte pressioni da 3 a 2 atmosfere al massimo con limitato tratto
di caduta salvo cadute in fabbricati molto alti.
L’alimentazione
diretta a pressione mandata, innestata dall’acquedotto con l’esistenza
o meno di stabilizzatori di pressione e con colonne di distribuzione
in pressione passanti in tratti verticali e orizzontali del fabbricato.
In
questa tipologia la presenza di acqua in pressione si ramifica in piú
punti dell’edificio.
A
parte di mancanza di sbalzi termici, i giochi di pressione con molte
varianti nella rete di alimentazione, costituiscono una serie dinamica
quindi un aggravamento di rischi piú estesi.
Per
sommi capi gli impianti di alimentazione, a seconda della loro tipologia
quindi della pressione di funzionamento, costituiscono una graduatoria
di rischi ; così gli impianti termici in funzione del loro posizionamento
e della loro protezione e condizione
del vano di alloggia.mento , dei loro percorsi: verticali ed orizzontali
, creando una graduatoria variabile di rischio
.
Nota:
Per le varie CASISTICHE di sinistri di acqua condotta consultare APPENDICE
– Cap. CASISTICHE e SOLUZIONI
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PARTE IV – Gli altri Rami elementari
e i rischi accessori
1
– Incendio 1.
–
Premesse e generalità
Si
può trattare il presente argomento in forma unicamente sommaria, in
quanto la casistica vasta è molteplice nei suoi aspetti, richiederebbe
un intero trattato.
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1.2
– La causa e la dinamica del sinistro incendio
Nella
fattispecie in oggetto è necessario indagare con attenzione, ricercare
e ricostruire quelle condizioni oggettive che possono aver concorso
a determinare l’evento, ovvero quella molteplicità di elementi ai quali
si può far riferimento per individuare la causa e lo svolgimento successivo
dell’evento.
L’individuazione
delle cause rimane molte volte incerta e basata su ipotesi e supposizioni,
per un approfondimento della materia, interessante per gli addetti ai
lavori, esistono pregevoli pubblicazioni e studi di ricerca, pubblicati
dall’A.N.I.A., alle quali questo libro fa riferimento.
Nella
pratica corrente, l’incendio piú frequente è riferibile ai fabbricati
e data la caratteristica del presente studio, questa casistica sarà
l’oggetto delle analisi di procedura.
Quindi
per i casi piú comuni di sinistri incendio,
nei quali l’entità del danno è limitata e riferibile a cause sufficientemente
certe, gli accertamenti preliminari consistono nel
determinare se vi è stata una "combustione" con sviluppo di
fiamma di cose materiali, al di fuori da appropriato focolare ,
che ha avuto la possibilità di estendersi e propagarsi
autonomamente , causando quindi danni consequenziali,
direttamente dipendenti dalla detta propagazione .
E’
quindi basilare ed indispensabile , ai fini dell’operatività delle garanzie
previste nella polizza INCENDIO, che sia stato
accertato questo sviluppo di fiamma , in quanto i
danni consequenziali al fumo , che in alcuni casi come entità
e qualità superano quelli del fuoco, non sono
risarcibili , salvo patti diversi
chiaramente esposti in polizza.
Quindi
anche i danni conseguenti a semplice "combustine"
non sono soggetti al risarcimento, assieme a quelli consequenziali
al fumo che la combustione emana in misura notevole.
In
sintesi nei casi piú frequenti , l’accertamento e la quantificazione
dei danni, deve essere riferita con chiarezza di suddivisione
tra: danni al fabbricato, danni al contenuto
, nella sua generalità, e ai danni a terzi
.
Nota:
Sovente, in caso d’incendio, anche di modeste estensioni, il danno ,
da parte del danneggiato, viene considerato nella sua globalità,
omettendo la distinzione, che consente di verificare il riferimento
delle coperture assicurative contemplate nella polizza.
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1.3
– La stima dei danni e la definizione del sinistro incendio
Le
procedure di stima e definizione, non differiscono da quelle trattate
nei capitoli, riferiti ai danni della polizza G.F., ai quali si rimanda
ogni approfondimento.
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2
– Esplosione – scoppio
La
individuazione del tipo di "rischio assicurato"
è descritta e specificata nella polizza e negli allegati alla
stessa.
Le procedure di stima e definizione, non differiscono da quelle
trattate nei capitoli, riferiti ai danni della polizza G.F., ai quali
si rimanda ogni approfondimento.
3
– Fulmine e fenomeni elettrici
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3.1
– Premesse e precisazioni
Si
è voluto intenzionalmente unire i due rischi ,
in quanto sono spesso oggetto di confusione, con l’intento di precisare
quanto segue.
La
garanzia è finalizzata ad indennizzare l’assicurato dei danni
diretti e materiali
agli enti assicurati, dall’azione del fulmine
, generalmente con l’esclusione dei danni ad apparecchi ed
impianti elettrici.
Pertanto
occorre chiarire che i danni diretti da
fulmine sono riferibili unicamente all’azione, a volte
di forza eclatante, che la scarica elettrica arreca alla materialità
delle cose assicurate, sia fabbricato che contenuto
e non al fenomeno elettrico
, ovvero all’alterazione di tensione elettrica che lo accompagna.
La
quantificazione dei danni è riferita unicamente alla determinazione
dell’entità della spesa necessaria al ripristino o ricostruzione delle
"cose" colpite, se assicurate
(*) o delle parti del fabbricato che hanno subito direttamente tale
azione.
Nota:
Il riferimento è all’oggetto dell’assicurazione, ovvero alla distinzione
tra "fabbricato " e
"contenuto" .
Per
fenomeno elettrico si intende una
alterazione violenta ed improvvisa di tensione
che causa danno alle apparecchiature elettriche (o elettroniche,
risarcibili solo se specificate in polizza).
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4
– Furto di infissi e guasti causati dai ladri
Questa
garanzia prevede il risarcimento, contenuto in massimali
e con franchigie , sia per l’asportazione
di "cose" costituenti parti di proprietà comune del
fabbricato (caso raro), sia per i danni causati
dai ladri nel tentativo di compiere il furto (caso abbastanza
frequente). Occorre
subito chiarire che per questa garanzia, nei casi piú frequenti di sinistro,
deve essere chiaramente specificata la "proprietà"
degli infissi, che generalmente costituiscono l’oggetto dei
danni.
E’
inoltre necessario verificare la
eventuale esistenza di "polizze " a copertura degli stessi
danni, intestate e stipulate dai singoli condomini
e/o conduttori delle singole unità immobiliari che costituiscono
il condominio ( caso molto frequente). In
presenza quindi di "esistenza" di altre
garanzie operanti , in fase di definizione del sinistro, l’indennizzo
sarà ripartito in quote con le
procedure che sono di seguito proposte
per casi di COASSICURAZIONE indiretta
( garanzie non omogenee ).
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5
– Eventi atmosferici
Questa
garanzia è riferita ai danni diretti e materiali
causati alle cose assicurate da:
uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria
–
E’
prestata con limiti di massimale , con
scoperti , o con sensibili franchigie.
E’
riferita ai danni diretti e materiali alla fisicità
degli enti assicurati , consequenziali ai detti eventi. Le
procedure di stima, nelle varie casistiche di sinistro, , non differiscono
da quelle esposte nel presente manuale; date le molteplici
varianti e combinazioni delle garanzie prestate nelle polizze,
e frequentemente previste e descritte nelle CONDIZIONI PARTICOLARI o
ACCESSORIE), si consiglia l’attenta lettura delle
stesse , al fine di poter seguire e controllare, caso per caso,
la procedura di definizione che sarà adottata.
Si
intende segnalare la necessità di verificare ,
come indicato nella norma di polizza, che l’evento
eccezionale , per essere risarcibile ,
deve aver interessato ed arrecato danni ad
una pluralità di enti della località interessata.
In
varie occasioni specie per le bufere e trombe d’aria, si verifica frequentemente
la richiesta di danni da parte di terzi
all’ente assicurato, in funzione di una presunta
responsabilità oggettiva riferiva alla dinamica dell’evento,
ovvero il seguente caso:
- l’evento
atmosferico eccezionale causa il crollo di porzioni del fabbricato,
il vento impetuoso trasporta i detriti (del fabbricato assicurato
?) , che colpiscono altri enti limitrofi, quindi cose di terzi, (in
genere automezzi parcheggiati o altri edifici), arrecando danni .
- In
tali circostanze viene a volte richiamato, a giustificazione
di responsabilità , lo stato di manutenzione
dell’edificio assicurato , con riferimento all’art. 2053 C.C.
( (rovina di edificio), ponendo in essere la responsabilità
del proprietario (assicurato) per difetto
di manutenzione o per vizio
di costruzione.
E’
opportuno che in questi casi, al fine di tutelare gli interessi
dei condomini , l’Amministratore sensibilizzi al riguardo il
Perito incaricato, affinchè sia approfondita in maniera adeguata la
procedura di tutti gli accertamenti del caso. Questi
accertamenti dovrebbero essere riferiti allo stato
di preesistenza del fabbricato, all’assenza di vizi o manchevolezze
pregiudizievoli ed anche alla dimostrazione che solamente
i detriti dell’ente assicurato, con una determinata traiettoria,
abbiano arrecato i danni lamentati, e non la totalità
dei detriti trascinati con violenza dall’uragano.
PARTE V – CENNI SULLE PROCEDURE per
il RAMO R.C. e R.C.D.
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Premesse
Data
la vastità che co
mpete al "ramo"
in oggetto, saranno esposti solamente alcuni cenni relativi ai criteri
di procedura, limitandoli ai casi piú frequenti, specie quelli relativi
ai fabbricati ed alle costruzioni, infatti le polizze G.F. forniscono
la garanzia di R.C. per le responsabilità attribuibili alla proprietà
e conduzione degli immobili.
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1
– Le denuncie di sinistro
Come
sempre la denuncia di sinistro costituisce l’atto primario di
apertura della procedura di accertamento e definizione.
Nella
fattispecie in oggetto la esposizione e descrizione della
causa e le modalità dell’evento, per consentire di verificare se le
dichiarazioni della parte danneggiata siano coincidenti.
Si
suggerisce quindi una indispensabile chiarezza di esposizione, che
in mancanza di elementi certi – non conosciuti nel momento in cui viene
redatta la lettera di denuncia – possono essere esposti in una successiva
lettera di denuncia suppletiva, dovendo il perito identificare
nella dinamica dell’evento la "responsabilità" quale elemento
precipuo riferibile al rischio garantito.
La
denuncia e le eventuali dichiarazioni allegate (vedi nota) devono indicare
con precisione il tempo ed il luogo ove il sinistro si è verificato,
nonchè tutte le circostante esistenti e preesistenti l’evento.
Nota:
Si riscontra sovente che l’apertura di sinistro è costituita dalla richiesta
di risarcimento della sola parte danneggiata, senza che la Ditta assicurata
– nel nostro caso l’Amministrazione del fabbricato – si premuri di accompagnare
la detta richiesta , con una formale denuncia che contenga i dati sopra
citati.
E’
bene accertarsi che il perito proceda negli accertamenti dovuti, riferiti,
caso per caso, al "tipo del sinistro" in esame, individuando
quindi i dati dei terzi danneggiati, verificando sempre l’eventuale
esistenza di altre garanzie assicurative operanti sulle cose danneggiate.
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2
– La procedura di accertamento e verifica
Sono
già state trattate nei capitoli precedenti le varie fasi di accertamento
e verifica dei dati riferibili al sinistro; anche per questo "ramo"
le stesse si ripetono sostanzialmente.
La
differenza sostanziale da tenere
in considerazione è relativa al fatto che l’accertamento del danno
(diretto o indiretto) e la causa generatrice, debbono essere
rivolte alla verifica della "responsabilità " dell’assicurato,
in quanto a questa fa riferimento la garanzia della polizza.
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2
– Criteri informativi sulla Responsabilità civile
Quanto
di seguito si espone nel merito è stato tratto direttamente
dal citato testo " ELEMENTI DI TECNICA ASSICURATIVA " La
Responsabilità
civile a cura del Dott. A. Bernardi .
Il
"concetto" di "Responsabilità civile" è quello
di addebitare le conseguenze di un fatto illecito a carico del suo
autore diretto ovvero della persona fisica o giuridica alla quale
tali conseguenze sono attribuite da norme giuridiche; l’evoluzione
di questo "concetto"
conduce alle seguenti individuazioni
- il
fatto illecito si identifica come: violazione di un obbligo, contrattuale
se previsto in un contratto, extracontrattuale se sarà violato l’obbligo
del " non nuocere ".
- il
danno ingiusto: è riferibile alla lesione di un interesse patrimoniale
a seguito di un evento dannoso.
- la
responsabilità : ha per presupposti la capacità di intendere e di
volere, la libertà di agire ed il rapporto casuale tra azione e danno.
L’incapace
non è responsabile, chi agisce costretto da forze esterne non è responsabile;
ove non sussista un rapporto casuale tra condotta e danno, non esiste
responsabilità .
Gli
"elementi" e le "condizioni" che esonerano e sono
attenuanti della responsabilità possono essere cosi elencate:
- esercizio
di diritto o adempimento di dovere
- legittima
difesa
- stato
di necessità
- caso
fortuito
- forza
maggiore
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3
– La condotta –
Dolo o colpa La
"responsabilità" è conseguente ad una condotta
liberamente scelta.
L’evento
dannoso può essere originato da azioni e/o omissioni, da un
fare o non fare, ma in qualunque caso la condotta deve essere volontaria.
Si ha dolo quando l’azione o l’omissione dia luogo ad
un evento anch’esso
voluto, cioè con intenzione . Si
ha COLPA quando l’evento non sia voluto, ovvero sia "contro
l’intenzione".
L’Art.
43 del C.P. definisce la colpa come : imprudenza, negligenza, imperizia,
inosservanza delle leggi, regolamenti e norme ecc.; si annota l’esistenza
di diversi gradi di colpa.
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3.1
– Le "responsabilità"
La
responsabilità diretta : discende da azioni commesse personalmente da
un soggetto.
La
responsabilità indiretta : è quella conseguente all’azione compiuta
da persone delle quali si deve rispondere; nel caso deve esistere una
condotta colposa del responsabile civile.
La
responsabilità oggettiva : è quella che sorge con il verificarsi dell’evento
e che prescinde quindi dalla volontarietà della condotta. (rara) Le
principali ipotesi di responsabilità indiretta
:
- Responsabilità
del genitore o tutore.
- Responsabilità
dei padroni o committenti per fatto illecito di dipendenti.
- Responsabilità
per danno cagionato da cose in custodia, da animali.
La
responsabilità del proprietario di edifici può
essere attribuita tra l’altro, come segue :
- per
l’esistenza di difetti di manutenzione o vizi di costruzione;
- la
negligenza nel curare la manutenzione dell’edificio, è a carico del
proprietario.( rovina di edificio Art. 2053 C.C.)
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3.2
– I DANNI di Responsabilità DIRETTI ed INDIRETTI
Sono
risarcibili solo i danni che siano diretta ed immediata conseguenza
dell’inadempimento o fatto illecito (art. 1223 C.C.), con elasticità
di interpretazione per la conseguenza diretta ma non immediata. Il
"legame" che deve unire l’evento dannoso alla causa che lo
ha generato, deve essere costituito da un rapporto di normalità e regolarità
causale secondo il principio : " l’interferenza di un fatto interruttivo di questo rapporto determina
la cessazione della responsabilità."
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3.3
– La responsabilità civile dell’IMPRENDITORE
Questo
tipo di "responsabilità" esula dalle garanzie prestate nella
polizza G.F. oggetto della presente esposizione, ma si ritiene utile
fornirne l’Amministratore di immobili notizie utili al riguardo in quanto
frequentemente nel corso dei lavori svolti nel fabbricato, sia per conto
di terzi sia per conto del condominio ( vedi opere di ordinaria e straordinaria
manutenzione alle parti comuni) possono verificarsi sinistri e danni
consequenziali che vedono coinvolte garanzie non omogenee (polizza RC
Impresa – polizza G.F. ).
Questo
tipo di garanzia è riferito alla "responsabilità
presunta" che può essere posta a carico dell’IMPRENDITORE
per tutti i fatti dannosi che si verifichino durante lo svolgimento
della sua attività .
La
sua R. C. verso gli OPERAI, per infortuni, non viene contemplata
dal presente trattato.
La
sua R. C. verso i terzi consiste nella responsabilità per i danni arrecati
da un "fatto illecito" che si è verificato nell’esercizio
delle incombenze a cui le maestranze stesse sono adibite.
Ovvero
quando il danno è stato arrecato dalle maestranze dipendenti nello svolgimento
dei loro compiti lavorativi.
La responsabilità dell’Imprenditore sussiste, sotto il profilo temporale,
per i danni arrecati nella fase dinamica dello svolgimento dei lavori;
nella fase commerciale del trasporto e consegna movimentazione ed
operazioni connesse; sussiste anche per i danni arrecati dopo la consegna,
ciò nella fase di utilizzo e di consumo dei beni prodotti
e consegnati.
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3.4
– La responsabilità civile professionale
E’
riferibile alla responsabilità del professionista – nella fattispecie
in oggetto per l’amministratore di immobili – per danni che pur arrecare
a terzi, nell’esercizio delle sue funzioni.
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3.5
– Le condizioni generali di Assicurazione e le verifiche
Nelle
polizze del ramo ( ed in quelle G.F. ) per il rischio in oggetto, la
società in sintesi si impegna: "a tenere
indenne l’assicurato , quando questi sia tenuto a pagare quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento,
i danni involontariamente cagionati a terzi: morte , lesioni personali
e per danni a cose , in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi
in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
In
caso di sinistro, sulla base di quanto sopra esposto, in forza delle
normative di polizza, si dovrà verificare quanto segue :
L’involontarietà è
l’aspetto soggettivo del fatto che da origine al danno.
Sta
per colposamente , ovvero deve necessariamente
verificare l’esistenza della colpa,
in quanto l’art. 191…del C.C. sancisce l’esclusione
della garanzia per fatti dolosi.
Esistono
deroghe da verificare, caso per caso, relative all’esclusione
per dolo o colpa grave diretta dell’assicurato, ma derogano
i danni cagionati da dolo o colpa grave compiuti da persone di cui
l’assicurato deve rispondere.
L’incertezza
nel merito delle deroghe, costituisce una serie vasta di questioni
legali complesse e delicate, di carattere esclusivamente giuridico,
pertanto nei vari casi si suggerisce di interpellare un legale.
ACCIDENTALITA’
Questo
"termine" è stato oggetto di precedenti definizioni
e ripetutamente trattato in relazione all’accidentalità riferita
a varie tipologie e casistiche di danni diretti o indiretti dei rami
elementari. Per
la presente trattazione – responsabilità civile – si
può sommariamente
definire "
accidentale " il fatto dovuto a causa repentina, ovvero improvvisa
circoscritta ed identificabile nel momento del suo verificarsi, ovvero
che non è conseguenza di una situazione persistentemente colposa.
Quindi in correlazione al concetto di accidentalità del danno
si ha quello di assicurabilità del danno quindi dei rischi
d’impresa.
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