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Il sito per la stima del costo di costruzione a nuovo dei fabbricati ad uso civile, industriale o agricolo.

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Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Genova Il software determina, in tempo reale, il costo di costruzione o di ricostruzione a nuovo degli immobili ad uso civile, industriale o rurale, secondo le prescrizioni di legge vigenti sul tema e con i migliori standard riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale. L'algoritmo di calcolo è certificato dai docenti del corso di Laurea in Statistica Matematica e Trattamento Informatico dei Dati del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Genova.

I dati di costo e le relative incidenze sono assunti dal prezzario dell'unioncamere Liguri. I costi orari della manodopera sono rilevati dal mensile PONTE – Edizioni DEI – Tipografia del genio civile – (Osservatorio Prezzi A.N.C.E.).

 

Glossario dei termini e delle definizioni


Indice

La clausola compromissoria ovvero la procedura arbitrale

Quando nello svolgimento della procedura di accertamento dei danni non si verifica la regolarità di tutti i dati e circostanze, quantificazione e stima degli stessi, ovvero in caso di non accettazione da parte dell'Assicurato (danneggiato) dell’indennizzo proposto dal Perito, diventa operante la normativa contrattuale, indicata in polizza , di procedura arbitrale ( clausola compromissoria).

Nel merito si ritiene utile precisare che la procedura arbitrale è riferita unicamente ai soli danni diretti, ovvero ai rapporti contrattuali stabiliti direttamente e liberamente, tra la Compagnia e l’Assicurato.

Quindi per i danni diretti al fabbricato se l’assicurato – danneggiato non ritiene giusto e congruo il danno reale stimato e proposto per il risarcimento dal Perito della Compagnia, ai sensi delle C.G.A. ha la facoltà di invocare la "clausola compromissoria" e nominare un suo perito .

Le modalità della procedura arbitrale sono esposte nella Polizza.

Per i danni indiretti, in caso di mancato accordo, non è applicabile la procedura arbitrale prevista nella citata "clausola compromissoria" quindi un'eventuale contestazione può essere oggetto di azione legale .

Questa casistica è riferita ai danni a cose di terzi, per presunta responsabilità dell'Assicurato ( Condomino– proprietario – conduttore ), si precisa che la Compagnia di Assicurazione interviene in forza di precise norme contrattuali, finalizzate a tenerlo indenne nei confronti di terzi.

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La coassicurazione

Concetto

Quando uno stesso rischio è assicurato da più Compagnie, in quota proporzionale sulla stessa polizza, o con contratti diversi, si verificano le condizioni di presenza di coassicurazione.



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La coassicurazione diretta

Si ha coassicurazione diretta quando la polizza di un fabbricato è prestata con un contratto unico al quale partecipano più Compagnie che si ripartiscono la quota del rischio.

In questo caso la Compagnia che ha emesso la polizza è la delegataria e gestisce il sinistro anche per conto delle altre "coassicuratrici"; gli effetti sulla definizione e liquidazione del sinistro, sono ininfluenti per l’Assicurato, in quanto i "rapporti" vengono definiti unicamente a livello di direzione delle Compagnie stesse.


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La coassicurazione indiretta

Nel caso in cui lo stesso rischio sia assicurato da più Compagnie con contratti separati, si verifica la coassicurazione indiretta, definita dall’art.1910 del C.C. come : "…assicurazione presso diversi assicuratori….." .

Lo stesso articolo del c.c. precisa che: "…… Nel caso di sinistro l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri………."

Questa forma è abbastanza diffusa nelle polizze globali–fabbricati e raramente conosciuta dagli interessati.

In queste circostanze contrattuali, nella procedura di definizione si attuerà il riparto in quote dei danni, riferendosi ai singoli contratti assicurativi stipulati, presi separatamente, seguendo la normativa indicata nell’art. 13 delle "NORME PER LA liquidazione DEI SINISTRI" emanate dall'A.N.I.A..

La definizione dei sinistri in caso di coassicurazione indiretta

Tale "esistenza" di pluralità di garanzie indirette, dovrebbe risultare:

– dalla denuncia di sinistro;

– dalle polizze stipulate , che dovrebbero indicare chiaramente tale esistenza;

– dal avviso di sinistro inoltrato alla Compagnia.

E' doveroso ed indispensabile da parte dell'Assicurato Amministratore o chi per esso, l'accertamento dell'eventuale esistenza di altre garanzie assicurative operanti, prestate da altre Compagnie di Assicurazione – Coassicuratrici Indirette [ vedi norme di C.C. ] , ciò in quanto, se esistenti, andranno ad incidere direttamente nelle procedure di liquidazione e definizione del sinistro, con il riparto e l'assegnazione delle quote di indennizzo a carico delle singole Compagnie Coassicuratrici Indirette.


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I danni

Nella generalità dei casi la polizza G.F. considera i danni al fabbricato (sia alle parti comuni che alle singole porzioni di proprietà esclusiva) come "danni diretti", sottratti cioè alla garanzia di R,C., sempre che si tratti di danni conseguenti agli eventi previsti ed indicati dal contratto assicurativo, (incendio, fulmine, esplosione, scoppio, acqua condotta,ecc.).

Questa disposizione risulterà chiara considerando che, nell'ambito della polizza del condominio, ogni condomino può assumere – di fronte ad un medesimo evento – la duplice veste di assicurato che ha diritto ad un indennizzo e di danneggiato che reclama un risarcimento.

Ad evitare un duplice intervento da parte dell'Assicuratore interviene la citata disposizione, che in sostanza dispone che non ha diritto al risarcimento chi per lo stesso evento ha ricevuto un indennizzo.

Quindi i danni in oggetto ricadono nell’applicazione della "clausola compromissoria" e sono soggetti alla prescrizione (annuale) decorrente dalla data del fatto e non dalla richiesta dei terzo.


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Le verifiche dei danni consequenziali del sinistro

Il Perito è tenuto a qualificare e quantificare i danni causati dal sinistro, questi saranno oggetto delle seguenti VERIFICHE:

– Il riferimento alle norme contrattuali (C.G.A.), consentirà di stabilire se le cose o enti colpiti, costituiscono o meno "oggetto" della copertura assicurativa descritta in polizza.

– Ulteriore verifica deve essere riferita alla proprietà o titolo di proprietà, delle cose danneggiate, con le normative esposte nella Polizza.

In tal saranno stabilite le "operatività" e le "modalità" del risarcimento.

I danni conseguenti le rotture di condotte idriche del fabbricato, sono risarcibili in forza dell'impegno contrattuale assunto dalla Compagnia e sono riferibili ed assimilabili ai "danni da incendio"; pertanto saranno individuati in questa ottica e criterio di stima.(*).

(*) Le varie polizze G.F. emesse dalle Compagnie possono contenere informative diverse, ma nella generalità dei casi può essere ritenuta valida l'individuazione sopra esposta.


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I danni diretti

La polizza G.F. considera i danni al fabbricato (ovvero quelli arrecati dal sinistro sia alle parti comuni che alle singole porzioni di proprietà esclusiva) (*) ,come "danni diretti", sottratti cioè alla garanzia di R.C..

(*) – sempre che si tratti di danni conseguenti agli eventi previsti nelle garanzie ed indicati dal contratto assicurativo, (incendio, fulmine, esplosione, scoppio, acqua condotta,ecc.).

La ragione di questa disposizione risulterà chiara ove si consideri che nell'ambito della polizza del condominio ogni condomino può assumere – di fronte ad un medesimo evento – la duplice veste di assicurato che ha diritto ad un indennizzo e di danneggiato che reclama un risarcimento.

Ad evitare un duplice intervento da parte dell'Assicuratore sovviene la citata disposizione, la quale in sostanza dispone che non ha diritto al risarcimento chi per lo stesso evento ha ricevuto un indennizzo.

La disposizione comporta che i danni in parola finiscono col ricadere nella sfera di applicazione della "clausola compromissoria" e sono soggetti alla prescrizione (annuale) decorrente dalla data del fatto e non dalla richiesta dei terzo.


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I danni al contenuto

I danni al "contenuto" ( cose mobili ed arredamenti), conservano la loro natura di

danni di R.C. ed i condomini , per questi ultimi, sono terzi tra di loro a tutti gli effetti.


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Il danno reale il risarcimento

Il danno reale è rappresentato dall’importo stimato, accertato e concordato per il ripristino delle

cose assicurate danneggiate dal sinistro.

Il risarcimento rappresenta l’importo monetario del danno reale al netto delle eventuali detrazioni per proporzionali, franchigie, massimali e limiti al risarcimento, contrattualmente esposti in polizza.


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I danni a cose di terzi R.C.T.

Facendo riferimento all'oggetto dell’assicurazione sono considerati terzi, rispetto al condominio i "condomini" ed i "conduttori affittuari" con eventuali ampliamenti di garanzia di RCT specificata caso per caso.

Quindi per questi danni l'Assicurato e/o l’Amministratore, dovrà attivarsi affinché il Perito proceda al rilievo della qualità, quantità e stato d'uso, delle cose di terzi danneggiate a seguito dell'evento dannoso, con i criteri di stima e di valutazione dei quali si rinvia ogni dettaglio alla consultazione delle metodologie di seguito esposte.

E' necessario, per questo "ramo", precisare il titolo di proprietà delle cose danneggiate al fine di verificare la validità di titolo di terzo (*).

(*) Per i danni a cose di terzi, intervenendo il contratto assicurativo a rispondere verso un "terzo"

( contrattualmente estraneo alla pattuizione di polizza ), per la responsabilità civile della ditta assicurata, le cose danneggiate non possono essere risarcite in base al danno riferito dal valore a nuovo, ma al dello deve essere applicato il deprezzamento facendo con riferimento alle normative giuridiche previste dal C.C..


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I condizionamenti e le riserve

Gli eventuali condizionamenti alla "operatività" delle garanzie prestate, quindi a "verificare"se il danno sia o meno risarcibile, sono riferibili a varie ed eventuali "circostanze" rilevate nel corso delle verifiche, che il Perito può esprimere con circostanziate riserve.

Queste riserve possono essere definite come una "eccezione" (esclusione) al risarcimento e devono essere espressamente scritte nell'atto di accertamento conservativo del danno, che il perito emette per la "definizione del sinistro".



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La definizione amichevole.

Quando nella procedura di accertamento dei danni diretti è stata verificata la regolarità di tutti i dati e circostanze riferibili al sinistro, il perito deve procedere alla : definizione diretta (tra le parti) in via amichevole, senza rilevare alcuna "eccezione al risarcimento".

Il perito redigerà quindi un atto di liquidazione amichevole che sarà inviato o consegnato all’Assicurato.

In questo atto (*) deve essere esposto in forma chiara l'importo dell'indenizzo, per il danno subito e sarà sottoscritto per accettazione da parte dall’Assicurato ( nel caso di condominio dall’Amministratore), in caso di accordo diretto tra le parti, con la consueta riserva di ratifica della Compagnia mandante, costituisce la conclusione della procedura di definizione del sinistro.

(*) Vedi specificazione della sua forma e contenuto nell’Appendice –

In caso di non accettazione da parte dell'Assicurato (danneggiato), diventa operante la normativa contrattuale, indicata in polizza , di procedura arbitrale. (vedi clausola compromissoria)

Per i danni indiretti, ovvero per i danni a cose di terzi , gli atti di definizione debbano essere sempre redatti in via conservativa ed inviati direttamente al terzo danneggiato e per conoscenza all'Assicurato ( Amministratore in caso di condominio) che dovrà sottoscriverli per "presa d'atto".

Sempre per i danni indiretti, in caso di mancato accordo, non è applicabile la procedura arbitrale prevista nella citata "clausola compromissoria" quindi un'eventuale contestazione può essere oggetto di azione legale .


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La definizione in via conservativa

Quando le "verifiche" eseguite della procedura di accertamento, fanno emergere elementi di "eccezione" al risarcimento, il perito solleverà la riserva, che dovrà essere esposta per iscritto in forma chiara e dettagliata, negli atti di accertamento conservativo del danno, che, come anche precedentemente esposto, devono essere spediti o consegnati all'Assicurato, (per condominio all’Amministratore) e , in caso di danni a cose di terzi, al terzo danneggiato.

In merito ai riscontri per accettazione o contestazione , valgono le stesse indicazioni ed osservazioni sopra esposte, per la definizione in "via amichevole".

Si ritiene utile precisare che gli atti in via conservativa debbono contenere tutti gli elementi di individuazione del danno e dei relativi importi .

La definizione dei sinistri in caso di coassicurazione indiretta

La "esistenza" di una pluralità di garanzie indirette, dovrebbe sempre essere nota e risultare:

– dalle denuncie di sinistro;

– dalle polizze stipulate , che dovrebbero indicare chiaramente tale esistenza;

– dalla Denuncia del sinistro inoltrata alla Compagnia.

E' doveroso ed indispensabile da parte dell'Assicurato (Amministratore o chi per esso), di effettuare, per quanto è possibile, un accertamento dell'eventuale esistenza di altre polizze assicurative operanti, prestate da altre Compagnie di Assicurazione – Coassicuratrici Indirette

[ vedi norme di C.C. ] , in quanto, se esistenti, influiranno direttamente nelle procedure di liquidazione e definizione del sinistro, con il riparto e l'assegnazione delle quote di indennizzo a carico delle singole Compagnie Coassicuratrici Indirette.


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Concetto di "fabbricato" ai fini assicurativi

Con riferimento alla definizione (formulata dalla A.N.I.A.), costituiscano fabbricato a tutti gli effetti:

– le tinteggiature che rivestono le murature, i tramezzi ed i soffitti, anche quando, in relazione agli usi locali o patti contrattuali, siano a carico dell'inquilino.

– gli armadi a muro

– la carta da parati, tappezzerie e simili, in quanto non essendo separabili dalla parete ( o soffitto) cui aderisce, formano un tutto unico con la stessa e ne costituiscono parte integrante.

– le moquette, anche quando sono applicate a rivestimento su di un pavimento finito e non solo quando siano sostitutive della pavimentazione.

La definizione di fabbricato, nei termini assicurativi contenuti nelle polizze G.F., è generalmente riferita all'intera costruzione edile, compresi infissi ed opere di fondazione o internate, con tutte le pertinenze annesse alla stessa (centrali termiche, box, distacchi di pertinenza, recinzioni, ecc.) quando queste siano realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

In particolare comprende:

  • tutti gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento, ascensori montacarichi, l'antenna TV centralizzata;
  • tutti gli altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, comprese tappezziere, tinteggiature, moquette. (*)

(*) Note – Se pur chiara ed esauriente la dicitura sopra esposta, a volte si generano equivoci nel merito della sua interpretazione; questi sono generalmente riferiti a:

– moquette : quando questa non fa parte della costruzione originaria dell'immobile, ma rappresenta un oggetto di arredo posto in opera dal conduttore, alle pareti ed ai pavimenti, al fine di creare un'ambientazione personalizzata, quindi finalizzata alla fruizione diretta dell'unità abitativa.

– Impianti idrici autonomi quando il conduttore esegue, oltre a quelli originariamente installai, altri impianti supplementari che erogazione e scarico di acque per usi consentiti dalla legge, in uso esclusivo dell'unità immobiliare. In questo caso si intende che l’impianto "supplementare" faccia ugualmente parte dell’impianto idrico del fabbricato in quanto lo stesso, anche se "parziale", deve essere considerato, per sua natura e destinazione "immobile".


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Gli impianti e le pertinenze

La definizione sopra detta, comprende tutti gli impianti necessari alla conduzione dei fabbricato e delle pertinenze.

Gli impianti sono parti essenziali e strutturali dell'edificio in mancanza dei quali il fabbricato non e completo e non è in grado di assolvere alla sua funzione pratica.

Le pertinenze costituiscono invece quelle ulteriori installazioni destinate ad accrescere il pregio dei fabbricato e a dare maggiore comodità a coloro che vi abitano, oppure a tutelarne il patrimonio.

Al proposito è opportuno ricordare che a norma dell' art. 818 C.C. "…gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale, comprendono anche le pertinenze" .

Sono pertinenze : "…le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa" (art. 1917 C. C.).

Anche se la polizza interessata non dice nulla in proposito, le pertinenze del fabbricato assicurato devono sempre ritenersi comprese in garanzia; per "escluderle" occorre che nella polizza sia scritta "una esplicita disposizione" al riguardo.

Pertanto tutti i beni costituenti le pertinenze vanno ad incidere sulla determinazione del "valore di preesistenza", inteso come costo di ricostruzione.

Rientrano quindi nel novero delle pertinenze del fabbricato:l'impianto di allarme, l’impianto di apertura automatica del cancello e il videocitofono.

Precisazioni

Non tutto ciò che è stabilmente infisso nel fabbricato costituisce pertinenza dello stesso,

per esempio l'insegna di un negozio, fissata in maniera stabile alle murature, non è al servizio e non costituisce ornamento del fabbricato, ma rappresenta una pertinenza dell'esercizio commerciale e/o di altra attività.


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Le converse "displuvio"

In ogni emergenza di volume dalla superficie della copertura di un fabbricato, sia a tetto che piana, le converse (in lamiera o in altro materiale impermeabile) creano un "risvolto" che "convergendo" lo scorrimento delle acque piovane, impedisce le infiltrazioni di acqua piovana e le incanalarla verso le condotte di smaltimento.


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I faldali

Sono lamiere protettive poste intorno a comignoli, abbaini ed a ogni altro "volume" emergente dai tetti di copertura dei fabbricati; hanno le stesse caratteristiche e funzioni delle converse..


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I parchi ed i giardini

Dalla succitata consistenza del fabbricato restano escluse espressamente dalla garanzia:

le eventuali aree circostanti adibite a parchi e giardini, con o senza alberi di alto fusto; le strade private e le attrezzature sportive e per giochi.

Pertanto, salvo diversa pattuizione, non possono essere considerati danni diretti al fabbricato i danneggiamenti consequenziali ad un sinistro che colpisca questi "enti".

distinzioni tra fabbricato e contenuto

E' importante stabilire se alcuni particolari beni debbano essere considerati "fabbricato" o "contenuto", in quanto da questa attribuzione specifica del bene considerato, dipende l'operatività o meno della garanzia o dei tipi di garanzia (diretta o di R.C.), da applicare.

Per "contenuto" si intende tutto quanto di "mobile" e sito all'interno del fabbricato, ovvero tutti i "beni mobili" che per destinazione d'uso fanno parte dell'abitazione, per attrezzatura ed uso personale o, nei casi specifici, siano riferiti ad attività commerciali, industriali ecc. .

Tali "distinzioni" debbono essere specificate ed espressamente descritte nella polizza.


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La polizza

La polizza è un "contratto assicurativo" stipulato tra l’Assicuratore ( Compagnia ) e l’Assicurato (utente), tramite l’Agente di assicurazioni.

Questo "contratto" è consensuale, aleatorio ed oneroso a prestazioni corrispettive di durata, ad esecuzione continuata.

La "nozione" di Assicurazione è così definita dal Codice Civile del 1942, nell'art.1882:

" l'Assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti , del danno ad esso prodotto da un sinistro...." .


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La polizza nella fase pre contrattuale

Varie implicazioni possono sorgere al riguardo, riportandoci alla fase pre–contrattuale delle trattative; vi può essere infatti il caso dell'Assicurato che abbia fornito dichiarazioni inesatte o reticenti o reticenti con dolo o colpa grave.

L'art. 1892 C.C. fa riflettere in questo senso: " ..... se il contraente ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avesse dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando l'Assicurato ha agito con dolo o colpa grave.

L'Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se non agisce entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza".

In caso di dichiarazioni rese senza dolo o colpa grave (ma comunque inesatte o reticenti), l'art.1893 del C.C. prevede le più morbide conseguenze del recesso del contratto , che "............... l’Assicuratore può esercitare entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la inesattezza della dichiarazione o reticenza................"

E in caso di sinistro verificatosi prima che l'inesattezza o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore ?

Anche qui ci viene indicata dal C.C. la soluzione, in quanto nel caso di dolo o colpa grave, la Compagnia potrà rifiutare l'indennizzo ; nei casi di colpa lieve la potra ridurre in proporzione tra il premio inizialmente stabilito e quello che si sarebbe applicato se si fosse conosciuta la verità.

diverso dalle ipotesi sopra esposte il caso in cui il collaboratore della Compagnia si accorge, al momento del sopralluogo, che vi un aggravamento del rischio assicurato o una diminuzione di esso.

Sono queste le ipotesi trattate in modo analitico dagli art.1897 e 1898 C.C., ovvero:

– in caso di diminuzione del rischio l'assicurato ha diritto al minor premio, ma la Compagnia ha la facoltà di recedere dal contratto entro 2 mesi dal giorno della cominicazione;

La polizza del condominio

E’ definita "polizza G.F." (globale fabbricati) in quanto offre una pluralità di garanzie, ovvero una serie di garanzie dirette oltre a quelle indirette o di R.C. .

Infatti copre e garantisce il proprietario e/o i proprietari – conduttori sia per i danni diretti subiti dal fabbricato oggetto della garanzia, sia per i danni indiretti che lo stesso può procurare a cose di terzi, tenendo indenne la "proprietà del fabbricato".

Le garanzie dirette riguardano il " il fabbricato assicurato" e si riferiscono unicamente ai danni che il fabbricato può subire a seguito di un sinistro, le cui cause sono elencate in polizza.

La garanzia indiretta o di R.C. concerne invece i danni a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali.

Può essere stipulata dal proprietario "unico" (persona fisica e/o giuridica) del fabbricato, o dal proprietario (persona fisica e/o giuridica) di una "porzione" di fabbricato.

Nei condomini costituiti la polizza è stipulata dall'Amministratore per conto dei condomini, quale "rappresentante" degli stessi a tutti gli effetti.

Il "condominio" è la figura di proprietà edilizia oggi più diffusa ed è caratterizzato – come è noto – dalla coesistenza di beni di proprietà comune (vedi art.1117 C.C.) con beni "singole unità immobiliari (UU.II)" di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Si precisa che quando la polizza è "condominiale" ogni condomino assume la qualifica di assicuratore delle cose che sono assicurate, quindi anche delle parti comuni dell'edificio.

E' come se la polizza – che e' unica – fosse la somma di tanti contratti individuali quanti sono i condomini, più uno per le parti comuni.

La polizza precisa che: i "condomini" sono terzi tra di loro e che lo sono verso le parte in comune. (*)

Note* – Si consideri che non sempre il danno si origina e si esaurisce nell'ambito di un medesimo patrimonio (es., rottura della tubazione di Caio con danni alla parete di Caio), ma più frequentemente – soprattutto per i danni da acqua – l’evento dannoso passa da una proprietà all'altra (es., rottura della tubazione di Caio con danni al soffitto di Sempronio).


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Il rischio

E’ dato dalla possibilità di accadimento di un" evento" economicamente sfavorevole per colui che si assicura e costituisce un "elemento essenziale" del contratto di assicurazione .

E’ un presupposto imprescindibile per l'esistenza di una qualsiasi "copertura assicurativa", di conseguenza la "mancanza" del rischio produce la "nullità" del contratto di assicurazione, la "cessazione" del rischio ha come conseguenza lo "scioglimento" dello stesso.


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Le franchigie

Le franchigie rappresenta un "importo monetario" che è contrattualmente detratta dal danno reale, determinando in tal modo il risarcimento. L’importo della franchigia, variabile per le varie categorie di sinistri, deve essere chiaramente riportato nel frontespizio della polizza

(*) per esempio

caso a)

Per ripristino delle murature è stato accertato un danno reale di € 400,00

la polizza prevede una franchigia di € 100,00

Somma Assicurata € 100.000,00 – preesistenza € 100.000,00 (somma assicurata sufficiente)

risarcimento: € 400,00 – € 100,00 = € 300,00

caso b)

Per ripristino delle murature è stato accertato un danno reale di € 400,00

Somma Assicurata € 100.000,00 – preesistenza € 125.000,00 (somma assicurata insufficiente)

la polizza prevede una franchigia di € 100,00

proporzionale 100.000,00 :125.000,00 x 400,00 = danno al netto proporzionale € 320

risarcimento : € 320,00 – € 100,00 = € 220,00


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Il massimale o limite di risarcimento

Il massimale rappresenta la "somma massima" del risarcimento che può essere pagato dall’Assicuratore. Si differenzia dallo scoperto e dalle franchigie in quanto è finalizzato a stabilire un "massimo esborso" a cui l’Assicuratore può essere chiamato per un sinistro o per più sinistri nell’arco temporale del contratto assicurativo.

(*) per esempio

E’ stato accertato un danno reale di € 900,00 la polizza prevede un massimale per sinistro pari a € 500,00 il risarcimento sarà pari a € 500,00

Se, nello stesso caso, il massimale fosse di € 1000,00 il risarcimento sarà eguale al danno reale di € 900,00 in quanto contenuto nell’importo massimo dello stesso.

Le garanzie dirette e indirette

La polizza G.F. "globale fabbricati" offre una pluralità di garanzie:dirette e indirette o di R.C, infatti copre il proprietario (i proprietari) e/o i conduttori sia per i danni diretti subiti dal fabbricato oggetto della garanzia, sia per i danni indiretti che lo stesso può procurare a cose di terzi, tenendo indenne la "proprietà del fabbricato".

Le garanzie dirette riguardano il "bene assicurato" (nel caso specifico: il fabbricato) e sono riferibili quindi unicamente ai danni che il fabbricato può subire a seguito di un sinistro, le cui cause sono elencate in polizza.

La garanzia indiretta di R.C. concerne invece i danni a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali.


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La preesistenza

Per eseguire una corretta gestione assicurativa del fabbricato l’Assicurato singolo proprietario (Amministratore in caso di condominio) deve individuarne un giusto valore di "preesistenza" . Questo valore, ai fini assicurativi, deve essere riferito al "più probabile importo monetario di costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato stesso.

attenzione

In caso di sinistro questo "valore" viene "verificato" e riferito al "momento in cui si verifica il sinistro e non al momento in cui si è stipulata la polizza.

Sorge quindi l’esigenza di individuare un valore di costo di un immobile – fabbricato o sua porzione – come se lo stesso fosse da ricostruire ex novo al momento in cui avverrà un sinistro.

Occorre quindi di stabilire, al momento della stipulazione della Polizza, un importo monetario della somma assicurata che possa essere sufficiente a coprire il rischio per le cose assicurate per una eventualità futura.

E’ quindi opportuno effettuare una individuazione congrua, e verificare periodicamente questa somma assicurata aggiornandola con l’andamento dell’inflazione.

Si consiglia la stipulazione di polizze indicizzate che annualmente aggiornano la somma assicurata, eseguendo un adeguamento automatico della stessa.

attenzione

Con il termine "preesistenza" si intende anche prendere in considerazione tutti gli aspetti e le condizioni dello stato di fatto e d'uso delle cose assicurate, che costituiscono le dichiarazioni dell’assicurato – contraente .

Quanto sopra sarà oggetto delle verifiche che effettuerà il Perito nel momento in cui si è verificherà sinistro.


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La responsabilità civile verso terzi – R.C.T.

La "garanzia" di responsabilità civile verso terzi è contenuta in molti tipi di polizza, ad esempio la RC del "capofamiglia" ed altre forme assicurative del ramo, la R.C. diversi, prevede la copertura di vari rischi di responsabilità , per persone ditte o Enti, che svolgono attività varie.

Per quanto concerne il fabbricato, un "settore" del contratto assicurativo della polizza G.F., ha come "oggetto" delle garanzie prestate l’obbligo, da parte della Compagnia, di tenere indenne l'Assicurato, entro i limiti dei massimali convenuti, delle somme che egli, nella sua qualità di proprietario del fabbricato assicurato e conduttore delle parti comuni, sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile, al sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.

E' necessario, per questo "ramo", la precisare il "titolo di proprietà" delle cose danneggiate al fine di verificare la validità di titolo di terzo.


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Il concetto di Responsabilità Civile R.C.

E’ quello di addebitare le conseguenze di un "fatto illecito" a carico del suo autore diretto o della persona fisica o giuridica alla quale tali conseguenze sono attribuite da norme giuridiche.

Il "fatto illecito" può essere identificato come: violazione di un obbligo, che può essere "contrattuale" se previsto in un contratto, o "extracontrattuale" se sarà violato l'obbligo del " non nuocere ".

Il "danno ingiusto" si riferisce alla "lesione" di un interesse patrimoniale a seguito di un evento dannoso.

I presupposti della "responsabilità" consistono nella capacità di intendere e di volere, nella libertà di agire e nel "rapporto casuale" tra l’azione ed il danno.


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L’indennizzo per le spese di "ricerca e riparazione dei guasti" ( RG )

Nella Polizza G.F. la clausola di garanzia acqua condotta, in caso di sinistro, non comprende le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire le parti danneggiate degli impianti idrici sinistrati.

Solamente in deroga alla detta "esclusione" e con specifica pattuizione, la Compagnia si assume l'obbligo di indennizzare le spese, sostenute dall'Assicurato, per la ricerca e la riparazione della rottura, o guasto, nonché le spese necessarie al ripristino delle parti di fabbricato interessate dal detto intervento.

L'operatività della sopra esposta garanzia, definita comunemente di "ricerca guasto ", è – salvo patti contrari– condizionata da quanto segue:

  • che si sia verificato un danno indennizzabile, in riferimento alla garanzia "acqua condotta"

(*) Occorre cioè che si verifichi una rottura accidentale di tubazioni / condutture e che la conseguente fuoriuscita di acqua arrechi danno al fabbricato o a cose di terzi; ove tale presupposto sussista, l'assicuratore rimborserà – nel limiti convenuti – le spese di muratore e di idraulico che l'assicurato ha sostenuto per eliminare la causa delle infiltrazioni.

– che la polizza, nella sua generalità, stipulata in base alle dichiarazioni dell'Assicurato (agli effetti degli articoli 1892 e 1893 C.C.), afferma, tra l'altro, il buon stato di manutenzione dello stesso;

– che le parti delle condotte che formano l'oggetto della riparazione, siano collocate nei muri e nei pavimenti del fabbricato assicurato (*).

(*) questa condizione non è sempre presente

L'importo monetario della indennizzo è generalmente soggetto a franchigie e contenuto entro una concorrenza prefissata con un massimale – non superabile – che deve essere chiaramente espresso in polizza e riferito allo "spazio temporale" dell'anno assicurativo .

Qualora quando la rottura di condotta idrica del fabbricato ha causato una fuoriuscita d'acqua che si è sparsa sul pavimento o si è dispersa sul terreno, senza arrecare danni di sorta, la garanzia non è i operante .

Note – La ragione di tale complementarità risulterà evidente ove si consideri che, diversamente, l'assicuratore finirebbe per coprire gli oneri della pura manutenzione degli impianti.

E' per lo stesso motivo che la garanzia è limitata alla riparazione/sostituzione del solo tratto di tubazione interessata e non anche alla eventuale sostituzione dell' intera colonna o al rifacimento integrale di una più o meno vasta porzione dell'impianto, mentre sono in corso i lavori.

E' opportuno in questi casi, che l'assicurato (Amministratore o chi per esso), concordi con il Perito della Compagnia, quanto è dovuto di risarcimento in dipendenza del sinistro e quanto invece dovrà restare a carico dell'assicurato, per opere di manutenzione straordinaria.

L'indennizzo per la "ricerca e riparazione del guasto" è riferito alle estensioni previste nelle polizze G.F. che hanno posto in essere questa garanzia, prestata in forme ed in modi diversi, a secondo dei contratti assicurativi stipulati dalle varie Compagnie.

Pertanto l'accertamento e la stima dell'indennizzo, dovranno essere riferiti ai seguenti elementi:

– verifica della risarcibilità del sinistro, quindi dell'operatività della garanzia Ricerca Guasto

– esame e verifica dei lavori eseguiti nel merito del guasto, al fine di quantificare l'entità della spesa reale contenuta entro i limiti dell’intervento di riparazione e ripristino, con l'esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria.

– stima e valutazione della spesa reale individuata nelle verifiche sopra esposte, da attirarsi con le metodologie proposte per la liquidazione dell'indennizzo.

– verifica dell'ammontare degli indennizzi già corrisposti nell'arco dell'anno assicurativo ;

Note

La problematica che solleva l'argomento in oggetto, può essere riferita in buona parte alla "genericità" della descrizione della garanzia, come è esposta nelle polizze, quindi alle conseguenti interpretazioni della stessa in sede di accertamento peritale e di definizione.

Si consiglia agli assicurati e particolarmente gli Amministratori di condominio di chiarire

convenientemente con l'Agente, in sede di stipulazione e/o aggiornamento dei contratti assicurativi, ovvero il " preciso contenuto" della garanzia in oggetto.


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Il ricorso dei vicini R.V.

Gli artt. 2043 e seguenti del c.c. "chiunque cagioni un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo". Sulla base di questo presupposto la garanzia assicurativa R.V. si impegna a risarcire i danni materiali e diretti arrecati a "cose" dei "vicini" da incendio, che abbia colpito le cose assicurate con la polizza, e del quale sia responsabile (ai sensi dei succitati artt. del c.c.). Per questo tipo di rischio la Compagnia assicuratrice risponde anche in caso di "colpa grave" dell’assicurato.

Sono escluse dalla garanzia le "cose" che l’assicurato ha in uso, custodia o possesso.

Questa garanzia, salvo eccezioni, viene prestata a "primo rischio assoluto" (ovvero senza la regola proporzionale) in quanto non può essere praticamente individuato un "valore" del rischio.


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Il rischio locativo R.L.

La garanzia assicurativa in oggetto, prevede di assicurare il locatario di un immobile dall’incendio che può manifestarsi nell’ambito dei locali condotti in locazione e che arreca danni diretti allo stesso.

Infatti gli art. 1588–1589 e 1611 del c.c. "presumono" per legge (art. 1588) che il locatario sia "responsabile" di un incendio che si verifica nei detti locali condotti in locazione e che spetti al locatario stesso di dare prova che la "colpa" non gli è attribuibile.

Anche nel caso che il proprietario (locatore) dell’immobile fruisca delle garanzie prestate da una sua polizza incendio per lo stesso immobile, la Compagnia assicuratrice mantiene sempre il diritto di "regresso" ( vedi art. 1589 e 1916 del c.c.).

Con questo tipo di assicurazione vengono coperti i danni materiali e diretti arrecati dall’incendio all’immobile in locazione, se ne è "responsabile" anche per "colpa grave".

Questa garanzia viene prestata a "valore intero", pertanto la somma assicurata per il R.L. deve necessariamente essere congrua, ovvero eguale o maggiore del Valore di preesistenza , in quanto se inferiore viene applicata una riduzione proporzionale al risarcimento.


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La "rottura accidentale"

Il concetto di rottura deve essere riferito alle ipotesi in cui si verifichi " una compromissione o modificazione strutturale – morfologica della tubazione " e non ai casi di semplice occlusione o intasamento derivanti dalla presenza di corpi estranei o di sostanze di particolare densità.

La rottura deve quindi essere "accidentale" cioè improvvisa e fortuita, e non essere la conseguenza della graduale usura o di lenta corrosione.

Il termine "casuale" è appropriato considerando l'usura generalizzata e diffusa e la corrosione sono conseguenti al persistere di carenze di manutenzione.

NOTE – Le tubazioni e le condutture, la cui rottura determina la risarcibilità dei danni da spargimento di acqua, sono quelle che rientrano nel concetto di impianti fissi destinati alla conduzione dei fabbricati che fanno parte genericamente degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento.

Si precisa che entrano nel concetto di condotta i "canali" di "compluvio", (canali di gronda e pluviali) cioè le parti in lamiera o in altro idoneo materiale diverso, poste sulle coperture dei fabbricati, per raccogliere ed incanalare l'acqua piovana

Restano esclusi dalla garanzia : le converse chiamate "displuvio" e i faldali


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Il sinistro

E’ un "evento" sfavorevole, che quando si verifica fa sorgere l'obbligo, da parte dell'Assicuratore, di pagare l'indennizzo.

attenzione

Al suo verificarsi sorgono, a carico dell'Assicurato alcuni obblighi e oneri da espletare in maniera puntuale, al fine di consentire all'Assicuratore di adempiere in forma rapida, corretta e precisa agli adempimenti contrattuali di accertamento, definizione e liquidazione del sinistro.

Questi obblighi e oneri dell'Assicurato, sono esplicitamente scritti nella normativa di polizza

e consistono principalmente nella puntuale e corretta comunicazione dell’avvenuto sinistro con la denuncia dello stesso alla Compagnia.


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La denuncia del sinistro

Sotto la dizione "Avviso all'Assicuratore in caso di sinistro "L’art. 1913 del C.C. cosi recita:

"L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'Assicuratore o all'Agente autorizzato a concludere il contratto, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si verificato, o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza ............" .

NOTE

Questo articolo è " fondamentale " , per la sua corretta applicazione ; nella quotidiana pratica di lavoro gli Ispettorati Sinistri delle Compagnie assistono a denuncie presentate in ritardo, quasi mai circostanziate nella narrativa del sinistro, incomplete e carenti di dati; queste "anomalie" sono fonte di continue discussioni, ritardi di definizione ed oggetto di riserve.

Quando si verificano, da parte dell’Assicurato, questi "comportamenti anomali" sorgono contrasti con la norma del nostro Codice Civile, pertanto le conseguenze di una scorretta applicazione del succitato art.1913 c.c., vengono evidenziate dall'art. 1915 C.C. che conferma:

" l'Assicurato che "dolosamente" omette l'obbligo dell'avviso, perde il diritto all'indennità".

Se l'Assicurato "omette " colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La denuncia deve quindi chiaramente "fotografare" la situazione esistente tra Assicurato e l’Assicuratore; il perito – incaricato dalla Compagnia – verificherà da questa, e dai primi sopralluoghi, se il rapporto contrattuale è reciprocamente valido; se l'assicurato è correttamente "coperto" e se la Compagnia ha assunto un rischio sopportabile.


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Note sui ritardi di denuncia e dichiarazioni inesatte

Le implicazioni che possono sorgere al riguardo sono diverse e varie, riportandoci alla fase pre–contrattuale di stipula della polizza, vi può essere il caso dell'Assicurato che abbia fornito dichiarazioni inesatte o reticenti con dolo o colpa grave.

L'art. 1892 C.C. si esprime in questo senso:

" ..... se il contraente ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avesse dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando l'Assicurato ha agito con dolo o colpa grave. L'Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se non agisce entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza".

In caso di dichiarazioni rese senza dolo o colpa grave (ma comunque inesatte o reticenti), l'art.1893 DEL C.C. prevede le più morbide conseguenze del recesso del contratto , che "......... l’Assicuratore può esercitare entro TRE mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o reticenza."

Nel caso in cui il sinistro si verificatosi prima che l'inesattezza o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore viene indicata dal C.C. la soluzione, in quanto nel caso di dolo o colpa grave, la Compagnia potrà "rifiutare" l'indennizzo ; nei casi di colpa lieve la potrà "ridurre in proporzione" tra il premio inizialmente stabilito e quello che si sarebbe applicato se si fosse conosciuta la verità.

diversamente dalle ipotesi sopra esposte nel caso in cui il collaboratore fiduciario della Compagnia ( perito ) si accorge, "al momento del sopralluogo", che vi è un aggravamento del rischio assicurato o una diminuzione di esso ; queste "ipotesi" sono trattate in modo analitico dagli art.1897 e 1898 C.C., ovvero:

– in caso di diminuzione del rischio l'Assicurato ha diritto al minor premio, ma la Compagnia ha la facoltà di recedere dal contratto entro 2 mesi dal giorno della comunicazione;

– in caso di aggravamento, occorre distinguere come segue :

1) se esso talmente grave che l'Assicuratore non avrebbe in alcun modo acconsentito alla stipula del contratto, lo stesso può recedere dal contratto con effetto immediato e in caso di sinistro rifiutare l'indennizzo;

2) se l'aggravamento del rischio determina una situazione più sopportabile, il recesso ha effetto dopo 15 gg. dalla comunicazione all'Assicurato e in caso di sinistro la somma può essere ridotta in base al rapporto tra i diversi premi previsti per le diverse situazioni .


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Apertura del sinistro

Dopo comunicazione della denuncia di sinistro alla Compagnia Assicuratrice, da parte dell'Assicurato ( o Amministratore o chi per esso), la stessa "apre" il sinistro.

La Compagnia incarica generalmente un perito, al quale conferisce il "mandato" di accertare e definire i danni conseguenziali all'evento dannoso che si è verificato.

Da questo momento il sinistro è gestito dal perito, per conto della Compagnia, con la collaborazione ed in collegamento con l'Ispettorato competente.

Questa indispensabile premessa, anche se apparentemente scontata, serve a porre nel dovuto rilievo e nell’interesse dell’Assicurato quanto segue:

Tutti i dati e gli elementi relativi al sinistro antecedenti alla nomina del perito, ovvero:

– lettera di denuncia, date relative all'evento, circostanze di accadimento ecc.– costituiscono un bagaglio di dati che debbono essere vagliati e verificati nel corso degli accertamenti peritali, divenendo quindi influenti sulla procedura di definizione .

Il perito incaricato dalla Compagnia effettua il "sopralluogo" nel corso dei quale saranno rilevati ed accertati tutti gli elementi oggettivi relativi all'evento, ovvero:

– la causa e la dinamica; l'esistenza dei danni (sia diretti che indiretti); e la loro qualità e entità;

– la individuazione del titolo di proprietà degli enti o cose danneggiate;

– i dati relativi alla preesistenza (*), riferiti all'oggetto della copertura assicurativa.

(*) NOTE – Nel merito all'accertamento di danni subiti dal fabbricato, o da sue porzioni, il Perito rileverà la volumetria, la consistenza, la tipologia, le destinazioni d'uso, lo stato di manutenzione generale, sia delle parti murarie che degli impianti, ovvero quanto nella generalità si viene indicato come "preesistenza" ; il tutto è stato trattato in forma adeguata (vedi la preesistenza).

E' opportuno che siano acquisiti e posti agli atti tutti i dati (documentazione) in relazione alla denuncia, alle date riferite al sinistro, ed a tutto quanto può essere riferito al periodo di tempo antecedente alla nomina del perito.

Sarà opportuno accertare se nel periodo in cui si è verificato il sinistro, fossero in corso d'opera lavori di manutenzione (ordinaria o straordinaria) eseguiti per conto di condomini e/o stati di anomalia che possono essere riferiti agli eventi dannosi.

E’altresì opportuno, da parte dell’Assicurato e/o dell’Amministratore, di verificare il "contenuto contrattuale" della Polizza. e l'esistenza o meno di eventuali altre garanzie assicurative operanti per conto di singoli condomini (vedi La coassicurazione) .

Alla pari del perito incaricato, l’Assicurato e/o l’Amministratore deve essere a conoscenza dei dati oggettivi riferibili al sinistro, ovvero:

A – conoscenza della causa e dinamica del sinistro, dei dati certi di date e periodi di accadimento, con riferimento ad eventuali situazioni o circostanze anomale, che possano aver influito.

B – conoscenza dei dati riferibili allo stato di preesistenza degli enti assicurati.

C – esistenza o meno di altre garanzie assicurative operanti.

D – qualità e quantità degli enti e delle cose danneggiate .


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La verifica della "causa" e della "dinamica" del sinistro

Il sinistro è il prodotto di un "evento", che si presuppone accidentale inteso come "caso fortuito" in senso di circostanza (salvo prova contraria), che ha generato una causa che si è manifestata con una consequenziale dinamica.

Il Perito, quale "tecnico esperto" deve individuare e determinare le situazioni che possono aver generato la causa e/o le cause.

L’Assicurato ( e nei casi specifici l’Amministratore degli immobili interessati dal sinistro), in caso di "dubbi" nel merito, può avvalersi di un proprio "Esperto Consulente" per verificare gli accertamenti e le verifiche eseguiti dal Perito, nell’interesse degli enti assicurati.

Solo quando la causa sarà stata individuata con certezza, potrà essere raffrontata con le "garanzie" prestate nella Polizza verificando se le stesse sono o meno operanti , quindi eseguire un "controllo" ulteriore con le specifiche esclusioni descritte nella polizza.


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Lo scoperto

E' costituito da una percentuale del risarcimento che, come pattuito in polizza, rimane a carico dell'assicurato che, pena di decadenza del risarcimento, non può farla assicurare da altri, (salvo eccezioni espressamente scritte in polizza).

In caso di sinistro all'importo monetario del danno reale accertato – sempre al netto di eventuali proporzionali – sarà applicata questa percentuale di scoperto.

caso A:

Somma Assicurata € 200.000 – preesistenza € 200.000 (somma assicurata sufficiente)

– danno reale € 10.000 – scoperto 20%

calcolo scoperto : € 10.000 x 20% = € 2.000,00

risarcimento : € 10.000 – 2.000 = € 8.000,00

caso B:

Somma Assicurata € 200.000 – preesistenza € 250.000.000 (somma assicurata insufficiente)

– danno reale : € 10.000,00 – scoperto 20%

applicazione delle proporzionale :

200.000 : 250.000 x 10.000,00 = danno al netto proporzionale e € 8.000,00

calcolo scoperto € 8.000 x 20% = 1.600,00

risarcimento : € 8.000 – 1.600,00 = € 6.400,00



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Distinzioni tra fabbricato e contenuto

Per il fabbricato è già stata esposta una particolareggiata consistenza; per il "contenuto" deve essere inteso tutto quanto di "mobile" può essere posto all'interno del fabbricato: cose "mobili" per l’uso dell'abitazione, attrezzature ad uso personale o per altre attività (direzionali, commerciali, industriali ecc.) .

Da queste "distinzioni" , che debbono essere espressamente descritte nella polizza, in caso di sinistro viene stabilita l'operatività o meno della garanzia o dei tipi di garanzia (diretta o di R.C.), che può interessare in caso specifico.


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Acqua condotta

La dicitura "acqua condotta", per la fattispecie assicurativa in esame, è una espressione adottata per indicare quell'acqua – potabile, piovana, di scarico o in serbatoi – che è comunque contenuta e/o che scorre, ovvero che "è condotta" negli impianti al servizio del fabbricato.

Contro i danni che sono conseguenti a fuoriuscita di acqua, a seguito di rottura delle condotte idriche del fabbricato, la polizza G.F. propone quella garanzie definita di "acqua condotta".

L’acqua piovana, quando è stata raccolta dalla grondaia o dal pluviali, diventa, ai fini assicurativi, "acqua condotta".

Non lo è quando si infiltra nelle "coperture" del fabbricato: dal tetto a falde per sconnessione di tegole o delle piane di lapideo o, nel caso di coperture piane, per usura del manto di impermeabilizzazione, oppure attraverso una apertura, finestra lasciata incautamente aperta durante un temporale.

di norma le polizze Globali – fabbricati coprono anche i danni da acqua piovana "condotta", purché conseguenti alla rottura delle apposite canalizzazioni di scarico .

 

Attenzione! Al riguardo è sempre opportuno verificare le indicazioni del testo scritto della polizza che, tra le varie Compagnie, variano nell’offerta di garanzia, e possono contenere deroghe che escludono i danni da acqua piovana anche se condotta.


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Le garanzie dirette

Le garanzie dirette riguardano il "bene assicurato" (nel caso specifico: il fabbricato) e sono riferibili quindi unicamente ai danni che il fabbricato può subire a seguito di un sinistro, le cui cause sono elencate in polizza.



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Le garanzie indirette

Le garanzie indirette di R.C. consistono per i danni a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali.